Voucher e responsabilità solidale negli appalti pubblici: modifiche.
Decreto legge 25/2017.
Il Consiglio dei Ministri è intervenuto in materia di voucher e di responsabilità solidale negli appalti pubblici, con decreto legge entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2017.
I buoni lavoro erano stati introdotti come forma di lavoro occasionale per prestazioni di breve durata prevalentemente tra privati.
Il decreto legislativo 81/2015, attuativo del Jobs Act, ne aveva ampliato la possibilità di utilizzo, ponendo quale unico confine del rapporto di tipo accessorio il rispetto del limite economico dei compensi complessivamente percepiti ogni anno dal prestatore.
Il decreto legge prevede l'abrogazione integrale degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 81/2015. Il provvedimento sopprime, quindi, del tutto l’istituto del lavoro accessorio. Si consente, tuttavia, l’utilizzo fino al 31 dicembre 2017 dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge.
L'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Il decreto legge elimina la possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare al sistema di responsabilità solidale con la individuazione di metodi e procedure di controllo e di verifica.
Lo stesso provvedimento cassa la facoltà per l'appaltante di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Non dovrebbe essere più necessario per il creditore, una volta accertata dal giudice la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, dover verificare preventivamente la eventuale infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore datore di lavoro e degli eventuali subappaltatori prima di agire consecutivamente contro il committente.
24 marzo 2017