Articolo

Voucher: comunicazione preventiva di inizio attività.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 1 del 2016.

Sono stati forniti chiarimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti il lavoro accessorio introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act.

Il provvedimento ha modificato gli obblighi di comunicazione della prestazione di lavoro accessorio per consentire di rendere più tracciabile l'utilizzo di questa particolare tipologia di lavoro.

Gli imprenditori non agricoli e i professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti anzitutto alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS, che salva dalla maxisanzione per lavoro nero.

Gli stessi soggetti, poi, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, devono comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

L'obbligo di comunicazione non vale per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie e il lavoro domestico.

La procedura, invece, si applica agli imprenditori agricoli, ma con termini diversi. Gli stessi hanno l'obbligo di comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Sono state, quindi, fornite le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, con la indicazione di una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni cui sono tenuti i committenti prima di utilizzare i voucher.

La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

 

28 ottobre 2016

*In collaborazione con la dott.sa Raffaella Tellone.

Condividi questo articolo: