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Vietato il lavoro notturno anche per la fattispecie di vedovo con figlio convivente inferiore ai 12 anni

Ministero del Lavoro,  interpello n. 18 del  2014

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull'interpretazione dell’articolo 11 del d.lgs. 66/2003 concernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice e del lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 66/2003, recante la disciplina delle limitazioni al lavoro notturno, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Ai sensi dell’articolo 18 bis dello stesso decreto legislativo, la violazione del summenzionato precetto, ovvero l’adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice o dal lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro.
Secondo il Ministero la situazione di genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientra tra le possibili figure di unico genitore affidatario contemplata dalla norma la quale  è principalmente volta alla tutela del minore.

14/07/2014

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