Utilizzo dell’auto propria ed infortunio “in itinere”
Corte di Cassazione, sentenza 22154 del 2014.
La Corte di Appello di Ancona rigettava la domanda proposta da un lavoratore con cui si chiedeva la condanna dell’INAIL al pagamento della rendita nonché dell’indennità per inabilità temporanea in relazione all’infortunio in itinere subito.
L’infortunio si era verificato poco prima delle 8.00, orario di inizio della prestazione lavorativa, allorquando il lavoratore si trovava alla guida dell’autovettura lungo il tragitto per raggiungere il posto di lavoro; la distanza tra l’abitazione e l’ingresso della ditta era di poco meno di un chilometro; tale distanza era coperta da un servizio di linea di trasporto pubblico con partenze alle 7.05 ed alle 7.55, con percorrenze del tragitto in circa tre minuti.
La Corte di Appello riteneva l’uso del mezzo proprio non fosse necessitato, atteso che il lavoratore aveva a disposizione il servizio di linea, utilizzando anche la corsa delle ore 7.55, tale da consentirgli di raggiungere il posto di lavoro all’orario di lavoro programmato, e considerando altresì che, data la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute, il tragitto non superiore al chilometro era comodamente percorribile anche a piedi.
Secondo la Corte di Cassazione l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto .
In tema di infortunio in itinere, occorre, per il verificarsi dell’estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l’assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.
L’uso del mezzo proprio, con i rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con rigore, poiché il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di rischio.
La Corte di Cassazione ha condiviso, dunque, la valutazione secondo cui la scelta del lavoratore del mezzo personale non era necessita ed ha respinto il ricorso del lavoratore.
03/11/2014