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Un messaggio di posta elettronica trasmesso ai colleghi, incluso il destinatario dell’offesa, integra il reato di diffamazione.

Corte di Cassazione, sentenza 22631 del 2023.

Un soggetto è stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Pistoia del delitto di diffamazione di cui all'articolo 595 del Codice penale per avere offeso la reputazione di un collega nell'ambito di una comunicazione di posta elettronica intrattenuta con più persone, ivi compreso l'offeso. Il Tribunale ha confermato anche la condanna anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

L’imputato ha promosso ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte.

L’articolo 595 del Codice penale punisce chi comunicando con più persone offende l'altrui reputazione.

L'invio di una e-mail dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione.

La nozione di presenza dell'offeso assurge a criterio distintivo tra l'ingiuria e la diffamazione e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici come call conference, audio conferenza o videoconferenza. Il criterio vale anche in caso di presenza solo virtuale dell'offeso. Dunque, se l'offesa viene profferita nel corso di una riunione a distanza (o da remoto), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato); di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente presenti (in accezione estesa alla presenza virtuale o da remoto), ricorreranno i presupposti della diffamazione.

Nel caso affrontato, non emerge che le affermazioni dell’imputato siano state da questi profferite nell'ambito di una riunione virtuale tra più persone contestualmente collegate, desumendosi, piuttosto, dal tenore degli atti che le stesse siano state affidate ad una mail inviata a più destinatari che l'abbiano letta in tempi diversi.

30 agosto 2023

 

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