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Tutela INAIL: occasione di lavoro è anche l'incidente occorso durante uno spostamento all'interno del luogo di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 17336 del 2021.

La Corte di Appello rigettava la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti dell'INAIL finalizzata, sul presupposto di avere sofferto, in ragione dell'infortunio sul lavoro subito, un danno biologico pari al 7%, alla corresponsione del relativo indennizzo in conto capitale.

Il sinistro si era verificato sul luogo di lavoro e durante il turno di servizio dell’interessata che, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio presso l'Ufficio di Procura del Tribunale di Palermo, essendosi alzata dalla propria scrivania per prelevare i fascicoli dal tavolo su cui il messo addetto li aveva poggiati, onde posarli sulla scrivania per visionarli e apporre il visto di chiusura, a seguito di una distorsione era caduta rovinosamente a terra. La Corte di Appello, tuttavia, riteneva che, dalle prove assunte non erano emersi elementi probatori atti ad accertare con verosimile certezza la dinamica del sinistro ovvero la sua riconducibilità alla nozione di infortunio sul lavoro.

La lavoratrice ha promosso ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte.

La Corte di Appello non ha, infatti, applicato correttamente il DPR 1224/1965, che deve interpretarsi nel senso che l'occasione di lavoro di cui all’articolo 2, ricomprende tutte le condizioni, incluse quelle ambientali, e socio-economiche in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite del cd. rischio elettivo: rischio, però, che nel caso in esame non è stato dedotto né ravvisato in una situazione senza dubbio rientrante in quella sopra delineata.

Deve essere indennizzato l'infortunio subito dall'assicurato che sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in una attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque ricollegabile al soddisfacimento delle esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto; conseguentemente, l'occasione di lavoro, di cui all’articolo 2 del DPR 1124/1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro.

29 settembre 2021

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