Trauma al piede per caduta di trave metallica. Riconoscimento della corretta misura del danno biologico. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 719 del 2019.
Un lavoratore, alle dipendenze di una impresa di carpenteria, subiva un infortunio che gli causava gravi danni fisici. L'interessato era impegnato insieme ad un collega a riparare una trave di ferro di circa 8 metri presso uno stabilimento industriale. La trave si sganciava dai supporti che la sostenevano, rimbalzando su dei carrelli per poi colpirlo sul piede destro.
L'INAIL, a seguito del procedimento amministrativo, valutava le lesioni in capo al lavoratore ai fine della liquidazione dell'indennizzo per danno biologico in misura insufficiente.
L'interessato proponeva ricorso giudiziario. Ai sensi del DPR 1124/1965, nonché ai sensi del D.M. 12 luglio 2000 che ha approvato le nuove tabelle di indennizzo relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e la malattie professionali, si chiedeva l’individuazione di postumi permanenti nella misura maggiore di quanto riconosciuto dall'Istituto.
Il D.Lgs. 38/2000, innovando al regime previsto dal DPR 1124/1965, ha previsto l’indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. In luogo della rendita per inabilità permanente, il D. Lgs. 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia; che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un’ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.
Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch’esso aggiornato.
Il Giudice del Lavoro, nel corso del procedimento giudiziario, esaminati gli atti, nominava un Consulente Tecnico di Ufficio.
Il Consulente di Ufficio ha affermato che gli esiti permanenti in termini di danno biologico riconducibili all’evento di cui è stato vittima il lavoratore sono valutabili nella misura del 21% e che i postumi invalidanti riportati dal lavoratore devono essere considerati stabilizzati, non suscettibili di miglioramento e valutati complessivamente.
Tale valutazione ha comportato l’accoglimento della domanda di riconoscimento della rendita nella diversa misura proporzionata alla lesione subita poiché la patologia riconosciuta ha determinato una
riduzione della capacità lavorativa in misura non solo superiore al minimo indennizzabile ma anche
superiore a quanto già riconosciuto in via amministrativa.
Il Tribunale di Napoli Nord ha, quindi, accolto il ricorso ed ha condannato l’INAIL a corrispondere al lavoratore la rendita per malattia professionale nella diversa misura corrispondente ad un danno stimato nella misura del 21%.
9 maggio 2019