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Trattamento economico per mansioni di livello superiore ed indennità di coordinamento. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 1230 del 2018.

Con ricorso promosso dall’avvocato Domenico Carozza, una dipendente della Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta agiva nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento del diritto all'inquadramento economico e normativo nella categoria Ds ed alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto dal ccnl di categoria per il suddetto livello unitamente alla voce retributiva denominata indennità di coordinamento di cui all'articolo 10 del contratto collettivo.

L’Azienda Ospedaliera si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande della lavoratrice.

Il Tribunale ha accolto il ricorso.

Quanto alle mansioni effettivamente svolte, il Giudice del Lavoro ha verificato che la documentazione offerta dalla difesa della lavoratrice era chiara nell'assegnarle una funzione di direzione e coordinamento nella struttura operativa di appartenenza, unitamente alla gestione di ricorse umane, in conformità alla declaratoria del ccnl.

Precipuo rilievo aveva la nota del Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Patologia Neonatale, che riconosceva alla lavoratrice la direzione ed il controllo del servizio delle infermiere e del personale ausiliare, il mantenimento dell'ordine del reparto, la direzione ed il coordinamento dell'attività di reparto, la responsabilità dell'archivio e del carteggio del reparto.

Il medesimo compendio di attività svolte era contenuto in un’altra nota con cui il Direttore esortava il Direttore Generale ed il Direttore della Gestione Risorse Umane a conferire alla dipendente le funzioni di coordinamento.

Ancora, la nota del Direttore Medico del Presidio Ospedaliera confermava che la lavoratrice aveva svolto effettivamente il ruolo di coordinatrice infermieristica, mentre un atto del del Direttore del Reparto di Patologia Neonatale affermava che l’interessata era l'unica dipendente ad essere adibita in mansioni diverse da quelle previste dalla posizione funzionale, svolgendo attività di caposala.

Il Tribunale ha anche riscontrato il possesso del presupposto richiesto per il personale sanitario interno per il livello Ds e cioè almeno tre anni di esperienza nel profilo di cui alla categoria D.

Il Giudice del Lavoro, alla luce delle risultanze documentali, ha riconosciuto lo svolgimento di fatto di attività di coordinamento da parte della lavoratrice, idonee all'attribuzione del livello economico Ds di cui al ccnl di categoria, con il conseguente diritto al relativo trattamento economico.

L’indennità di coordinamento, prevista dall’articolo 10 del ccnl del comparto sanità per il biennio 2000/2001, è riconosciuta agli appartenenti alla categoria D che svolgano funzioni di coordinamento, applicandosi anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds. Tale indennità può esser corrisposta a prescindere dal riconoscimento del livello economico superiore (Ds), purché risultino espletate attività di coordinamento.

12 maggio 2018

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