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Trasferimento nei ruoli dello Stato di personale degli Enti Locali e normativa comunitaria.

Trasferimento nei ruoli dello Stato di persona degli Enti Locali e normativa comunitaria.

Corte di Cassazione, sentenza 24050 del 2015.

 

La Corte d'appello di Venezia rigettava la domanda di alcuni dipendenti intesa ad ottenere il riconoscimento nei ruoli dello Stato, nei quali erano transitati provenendo da ente locale, dell'anzianità maturata ai fini giuridici ed economici nei ruoli di provenienza.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che quando un trasferimento ai sensi della direttiva europea 77/187 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese) comporta l'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, la direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo.

Una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d'azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica la norma europea che riguarda l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario. Quest'ultimo ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione. Gli stati dell'Unione devono, però, impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.

Tale principio deve trovare applicazione anche nella nella vicenda che vede il personale degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato.

Il confronto deve avvenire con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento del lavoratore e deve verificarsi se vi è stato un peggioramento retributivo sostanziale: la comparazione deve essere globale non limitata allo specifico istituto. 

18 gennaio 2016

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