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Trasferimento di azienda: obbligo del datore di lavoro cedente per la quota di TFR fino al trasferimento aziendale.

Corte di Cassazione, sentenza 27507 del 2019.

Un lavoratore proponeva domanda di insinuazione al passivo nei confronti della precedente società datrice di lavoro fallita, che aveva operato una cessione di azienda, anche per il trattamento di fine rapporto.

Il Tribunale di Imperia rilevava che i crediti maturati dopo la cessione non potevano essere posti solidalmente a carico della cedente.

La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della impugnata decisione, condannava, invece, anche la società cedente, in solido con la cessionaria, al pagamento, in favore del lavoratore del trattamento di fine rapporto maturato sino alla cessione dell’azienda.

La Corte di Appello riteneva che il datore di lavoro cedente rimanesse obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di t.f.r. maturata durante il periodo di lavoro svoltosi fino al trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario era obbligato per la stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e restava l’unico obbligato per la quota maturata successivamente alla cessione.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

In caso di cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’articolo 2112 del codice civile, posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale.

Non è rilevante l’inserimento al momento della cessione dell’azienda tra le passività l’ammontare delle quote maturate dai dipendenti, rifluendo ciò solo nei rapporti tra le società, ma non nei termini di una diversa soluzione della controversia che ritenga esonerato il cedente da ogni obbligo nei confronti del lavoratore ceduto in relazione alle quote di TFR maturate prima della cessione.

16 dicembre 2019

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