Trasferimento di azienda e deroghe al mantenimento dei diritti dei lavoratori
Ministero del Lavoro, interpello 32 del 2014.
L'articolo 2112 del codice civile disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.
L'articolo 47 della Legge 428/1990 disciplina la procedura di trasferimento d’azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, introducendo obblighi di informazione e di esame congiunto con le rappresentanze sindacali.
L'articolo 47 stabilisce una derogabilità all’articolo 2112 del codice civile nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, qualora il trasferimento riguardi aziende che versano in particolari condizioni (stato di crisi aziendale, amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività; procedura di concordato preventivo; accordo di ristrutturazione dei debiti).
L'articolo 47 prevede la non applicazione dell'articolo 2112 del codice civile qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione.
Il Ministero del Lavoro ha sottolineato la semplice esigenza di ancorare lo stato di crisi ad un riconoscimento che, nello specifico, avviene da parte del MEF o di un tribunale.
Le deroghe all'articolo 2112 del codice civile previste dall'articolo 47 sono volte al mantenimento di dei livelli occupazioni in relazione a situazioni di crisi aziendale difficilmente recuperabili.
Secondo il Ministero del Lavoro, dunque, si applicherebbe la disposizione dell'articolo 47 della Legge 428/1990 concernenti le deroghe alla disciplina del trasferimento di azienda anche in relazione ad imprese che versino in condizioni analoghe a quelle espressamente previste dalla norma, in quanto destinatarie, per lunghi periodi, di trattamenti di integrazione salariale sia pur in deroga o dichiarate insolventi con provvedimenti adottati dal Ministero dell’economia o dalla sezione fallimentare di un tribunale, ma alle quali non siano applicabili le disposizioni in materia di procedure concorsuali in quanto imprese non commerciali.
12/01/2015