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TFR ed omesso versamento delle quote al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps: legittimazione del lavoratore ad insinuarsi al passivo.

Corte di Cassazione, sentenza 12009 del 2018.

Il Tribunale di Nola respingeva l’opposizione intrapresa da un lavoratrice per ottenere l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro del credito per TFR, negatole dal giudice delegato.

Il Tribunale riteneva la legittimazione ad agire nei confronti della società fallita per il recupero delle quote di TFR spettasse esclusivamente all’INPS, in qualità di gestore del Fondo di Tesoreria, con la conseguente infondatezza dell’istanza d’insinuazione al passivo proposta dal lavoratrice.

Il Tribunale riteneva, quanto al TFR maturato dal primo gennaio 2007, che trattandosi di società con più di cinquanta dipendenti, la legittimazione all’ammissione spettasse esclusivamente al Fondo di Tesoreria costituito presso l’INPS, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di regolari versamenti mensili da parte dell’impresa poi fallita.

Nell’istituire il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, la legge 296/2006 ne ha affidato all’INPS la gestione per conto dello Stato, disponendo che esso garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del TFR, prevedendo che il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. La stessa legge ha previsto che, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal gennaio 2007, affluisca al Fondo un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo ed assume la natura di contribuzione previdenziale. Si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori. La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni al lavoratore viene, infine, effettuata sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, da parte del Fondo nei limiti della quota corrispondente ai versamenti effettuati, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Le modalità di funzionamento del Fondo sono state disciplinate con decreto ministeriale 30 gennaio 2007, il quale, nel ribadire che le prestazioni sono erogate con le modalità di cui all’articolo 2120 del codice civile, in riferimento alla sola quota maturata a decorrere dal gennaio 2007, ne demanda il versamento al datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi sui contributi dovuti. L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo ed agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, disponendo che, qualora si verifichi tale evenienza, il Fondo deve provvedere all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza.

Le predette disposizioni delineano un sistema in cui l’intervento del Fondo, nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR, al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali; b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del codice civile, nei limiti della quota maturata a decorrere dal gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro; c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio sui contributi dovuti al Fondo stesso ed agli altri enti previdenziali.

L’onere probatorio del lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il pagamento del TFR riguarda il fatto costitutivo del suo diritto, rappresentato dal rapporto di lavoro subordinato e non anche l’effettivo versamento da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al Fondo di Tesoreria. Il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, infatti, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro, sicché rientra nell’onere di allegazione e di prova a carico di quest’ultimo, che lo opponga in eccezione. La legge 296/2006 prevede, infatti, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro non è da considerare un mero adiectus solutionis causa o, magari, un delegato ex lege del Fondo, e che, ove non sia stata resa, in corso di causa, la prova dell’avvenuto versamento al medesimo Fondo di tutte o di parte delle quote di TFR da parte del datore di lavoro, quest’ultimo non perde la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere (rispettivamente, per l’intero o per il residuo) il TFR stesso.

L’onere probatorio riferito all’effettivo versamento dei contributi spetta al datore di lavoro. La contribuzione di finanziamento del Fondo, secondo il principio della ripartizione, è a carico del datore, costituendo esso fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei suoi confronti, da dimostrarsi, pertanto, da chi lo opponga in eccezione.

Il decreto del Tribunale di Nola è stato errato ove ha ritenuto che la legittimazione all’ammissione spettasse esclusivamente al Fondo di Tesoreria costituito presso l’INPS, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di regolari versamenti mensili da parte dell’impresa poi fallita. Una tale affermazione avrebbe, invero, richiesto l’avvenuta dimostrazione del l’effettuato versamento a quel Fondo, da parte della società datrice di lavoro.

23 ottobre 2019

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