Termine iniziale del procedimento disciplinare nel pubblico impiego.
Corte di Cassazione sentenza 20733 del 2015.
Un dipendente del Comune di Salerno proponeva ricorso per far dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli all'esito del procedimento disciplinare.
Il lavoratore sosteneva il licenziamento era stato adottato dopo il decorso del termine previsto dalla legge e che per il computo del termine doveva considerarsi il momento in cui un qualsiasi ufficio comunale aveva avuto la notizia dell'infrazione. Secondo il Comune, invece, il termine iniziale doveva essere il giorno in cui la percezione del fatto avveniva da parte dell'ufficio procedimenti disciplinari o da parte del responsabile dell'unità di appartenenza del dipendente.
Il Tribunale rigettava il ricorso del lavoratore. La Corte di Appello, invece, dichiarava inefficace il recesso per tardività della conclusione dell'iter disciplinare.
Della questione veniva investita la Corte di Cassazione.
L'articolo 55 del decreto legislativo 165/2001 regola lo svolgimento del procedimento disciplinare nel pubblico impiego. La violazione dei termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
La Suprema Corte ha sostenuto che il momento iniziale, da cui far decorrere la durata del procedimento disciplinare, deve essere il giorno in cui l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha acquisito in modo formale la notizia del comportamento illecito, o il giorno (antecedente) in cui il responsabile della struttura cui è addetto il dipendente ne abbia avuto conoscenza.
Per assicurare la certezza della durata del procedimento e identificazione di un termine iniziale effettivo e non indeterminato, occorre fare riferimento al momento in cui la notizia della inosservanza sia stata acquisita in modo certo ed oggettivo. Deve farsi, allora, riferimento all'acquisizione della notizia da parte dell'ufficio disciplinare oppure, a tutela del lavoratore, alla prima notizia acquisita da parte del responsabile della struttura cui è addetto, se antecedente.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo corretta la procedura disciplinare adottata e tempestivo il recesso all'esito del procedimento.
16 novembre 2015