Svuotamento di mansioni e risarcimento del danno alla salute. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli, sentenza 4282 del 2018.
Una dipendente della ASL Napoli 2 Nord inquadrata nell’area D della declaratoria professionale del ccnl di comparto si affidava all’avvocato Domenico Carozza per la tutela in giudizio.
L’interessata era stata assegnata nel settembre del 2008 ad un Presidio Ospedaliero con l’incarico di gestire turni, ferie e permessi degli infermieri; alla medesima erano stati conferiti compiti di coordinamento della farmacia e di controllo delle operazioni della impresa di pulizie.
La lavoratrice lamentava che vi era stato, da subito, dopo il nuovo incarico, nei suoi confronti un clima di insofferenza, talvolta sfociato in aperta ostilità; tale atteggiamento era palesato sia da alcuni infermieri che, prima del suo arrivo, uscivano senza autorizzazione dal presidio ospedaliero durante l’orario di lavoro e svolgevano turni autogestiti anche di 48 ore per poter avere giorni liberi che gli consentivano di attendere anche ad altre attività, sia dagli addetti alle pulizie, richiamati a eseguire al meglio i servizi. La lavoratrice era stata costretta ad informare in più occasioni la Direzione dell’ASL della condotta indisciplinata degli infermieri.
L’interessata si doleva, ancora, che a partire dal 2014 i superiori gerarchici le avevano via via sottratto gli incarichi lasciandola in uno stato di totale inattività anche dopo un arbitrario trasferimento presso gli uffici di Distretto.
Con successive note alla dipendente era stata sottratta la gestione dei turni, la gestione delle ferie, delle malattie, dei permessi e dei trasferimenti degli infermieri.
La situazione ambientale aveva cagionato alla lavoratrice una lesione della salute psichica, facendo emergere uno stato di depressione tale da modificare sensibilmente lo stile e le abitudini di vita.
La dipendente chiedeva al Giudice del Lavoro di dichiarare l’ASL responsabile del pregiudizio occorso e di condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno patito nelle diverse componenti di danno biologico, danno esistenziale e danno morale.
L’ASL si costituiva in giudizio obiettando di non aver proceduto alla svuotamento di mansioni in danno della lavoratrice. L’ente, tuttavia, non indicava quali fossero i compiti in concreto conferiti alla dipendente nel periodo oggetto dell’azione giudiziaria.
Il Giudice del Lavoro ha ricordato che nelle ipotesi di deduzione di azzeramento totale delle mansioni, differente dal caso in cui un lavoratore deduca un demansionamento, l’onere di allegazione e prova in merito alla attribuzione dei compiti grava sul datore di lavoro.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto dimostrato in sede giudiziaria lo sottrazione completa dei compiti alla lavoratrice: un comportamento illegittimo sia per violazione sulla norma inerente il corretto inquadramento dei dipendenti sia per violazione dell’obbligo del datore di proteggere la sicurezza e al salute dei lavoratori.
Il Tribunale ha nominato un Consulente Tecnico di Ufficio per la determinazione del danno occorso alla dipendente. Il medico ha riscontrato che lo svuotamento di mansioni ha cagionato una danno biologico temporaneo in ragione della diagnosticata patologia di depressione maggiore di media entità. Il danno biologico temporaneo è stato valutato nella misura del 75% delle tabelle INAIL per 150 giorni.
Il risarcimento del danno biologico temporaneo è stato posto interamente a carico del datore di lavoro perché l’indennizzo INAIL per eventi temporanei copre la sola componente patrimoniale e non anche il pregiudizio alla persona.
Sulla scorta delle Tabelle di Milano, il Giudice del Lavoro ha ritenuto congruo un risarcimento del danno temporaneo accertato pari ad euro 20700 euro.
Il Tribunale ha, dunque, accolto il ricorso della lavoratrice ed ha condannato l’ASL al pagamento di euro 20700.
30 giugno 2018