Spoils system solo per dirigenti apicali.
Corte di Cassazione, sentenza 2510 del 2017.
Con decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria veniva conferito ad un soggetto l'incarico di dirigente generale del dipartimento urbanistica. Successivamente, lo stesso veniva nominato dirigente generale del dipartimento cultura, istruzione e beni culturali.
A seguito della competizione elettorale dell'aprile 2005, la Giunta dichiarava decaduti tutti gli incarichi dirigenziali e, pertanto, anche quello in questione in applicazione del cd. spoils system.
Il dirigente adiva il Tribunale di Catanzaro affinchè fosse accertato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla naturale scadenza non essendosi verificate alcuna delle cause che legittimavano la revoca dell'incarico in questione.
Dopo il rigetto delle domande del Tribunale e della Corte di Appello, la controversia approdava in Cassazione.
La Suprema Corte ha, anzitutto, precisato la natura dell'incarico rivestito dall'interessato anche alla luce della legislazione regionale, ritenendo corretta la qualificazione del suo status di dirigente generale apicale, essendo comunque sottoposto solo all'organo politico-amministrativo.
I sistemi di spoils system, in ragione dei quali il rinnovo del vertice politico dell'Amministrazione determina automaticamente la cessazione degli incarichi dirigenziali in essere, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi in quanto ritenuti lesivi dei principi costituzionali di imparzialità e di continuità dell'azione amministrativa e, anche, con il principio del giusto procedimento.
Tuttavia, l'illegittimità costituzionale non è stata dichiarata in relazione agli incarichi più elevati.
I principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale hanno trovato nel tempo rispondenza nell'evoluzione della normativa statale, in quanto l'attuale formulazione del D.Lgs. 165/2001 prevede che la cessazione del rapporto di ufficio in corso di svolgimento può essere conseguenza soltanto di accertata responsabilità dirigenziale: la vigente disciplina statale, dunque, ha escluso dal sistema di regolazione della dirigenza tutte le fattispecie di spoils system, con la sola eccezione, ammessa sul piano costituzionale, degli incarichi di vertice.
Lo spoils system, dunque, è legittimo solo in relazione ai cd. incarichi dirigenziali apicali, che non attengono a una semplice attività di gestione.
Nel caso affrontato, per il dirigente generale della Regione, non solo sotto un profilo organizzativo, ma anche sotto un profilo funzionale, l'incarico esulava da quelli rispetto ai quali non può operare un sistema di spoils system, vertendosi in ipotesi di funzione dirigenziale di direzione di dipartimento rapportabile alla direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali.
La Corte di Cassazione ha, quindi, confermato il rigetto delle domande.
12 giugno 2017