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Somministrazione di lavoro: l’agenzia risponde solo delle prestazioni lavorative indicate nel contratto o comunicate dall'utilizzatore.

Tribunale di Napoli sentenza  n. 9507 del 2014.

Un lavoratore assunto da una agenzia per il lavoro, con contratti a termine con la mansione di addetto allo sportello di agenzia di scommesse per essere utilizzato da una società in Napoli, lamentava di aver espletato anche mansioni superiori e di aver svolto ore di lavoro straordinario non retribuito.
Il lavoratore chiedeva al Tribunale di Napoli di condannare l'agenzia di lavoro al pagamento delle differenze di retribuzione dovute per le mansioni superiori ed il lavoro straordinario.
L'agenzia di somministrazione si difendeva sostenendo che le pretese per differenze retributive  dovevano essere avanzate nei confronti della sola impresa utilizzatrice.
Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso.
Trattandosi di domanda per differenze retributive per lavoro straordinario e per mansioni superiori, e venendo in rilievo un'ipotesi di somministrazione, secondo il Giudice del Lavoro le richieste andavano indirizzate all'impresa utilizzatrice e non nei confronti del somministratore.
Il somministratore, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, assume l'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, ma il contratto di somministrazione deve indicare le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori somministrati ed il loro inquadramento, nonché il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative.
Vi è la responsabilità solidale di somministrazione ed utilizzatore rispetto al pagamento degli onorari retributivi in favore del lavoratore. L'agenzia di somministrazione è, però, garantita dalla previsione che il contratto indichi espressamente mansioni, inquadramento ed orario.
Nel caso in cui l'utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, risponde in via esclusiva delle differenze retributive spettanti al lavoratore ove non comunichi il mutamento di compiti al somministratore.
L'agenzia di somministrazione riveste il ruolo formale di datore di lavoro del lavoratore somministrato, e dunque obbligato in via principale in ordine al pagamento delle spettanze retributive scaturenti dal rapporto di lavoro, ma nell'ambito della prestazione lavorativa concordata in contratto di somministrazione.
Qualora l'utilizzatore richiede al lavoratore mansioni superiori o ore di lavoro ulteriori, senza informazione all'agenzia di lavoro, risponde in via esclusiva.

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