Somministrazione di lavoro: Assegno per il Nucleo Familiare anche durante la percezione dell’indennità di disponibilità.
Corte di Cassazione, sentenza 6870 del 2019.
La Suprema Corte ha affermato che l'assegno per il nucleo familiare spetta al lavoratore somministrato a tempo indeterminato anche durante gli intervalli in cui, pur non prestando attività lavorativa per l'utilizzatore, percepisce dal somministratore l'indennità di disponibilità.
Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato per la prima volta dal D.Lgs. 276/2003, ed attualmente regolato dal D.Lgs. 81/2015, rappresenta il più recente approdo dei tentativi effettuati dal legislatore di regolare il fenomeno giuridico della dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro ed utilizzazione della prestazione.
Il contratto di somministrazione configura, infatti, un rapporto giuridico caratterizzato dalla presenza di tre soggetti: il somministratore o agenzia, il lavoratore e l'utilizzatore che concludono tra loro due distinti contratti. Il contratto di somministrazione è quello concluso tra l'agenzia e l'utilizzatore per l'invio di lavoratori presso l'utilizzatore che provvederà a dirigerli verso il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto può essere a termine o a tempo indeterminato.
Diverso contratto è quello di lavoro somministrato, con cui il lavoratore si obbliga nei confronti della agenzia di somministrazione a lavorare alle condizioni previste dai contratti di somministrazione che essa stipulerà. Anche questo contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro dipendente intercorre tra lavoratore ed agenzia che lo assume e lo retribuisce, mentre la prestazione viene in concreto resa a beneficio dell'utilizzatore.
Si verifica quindi la scissione tra titolarità del rapporto di lavoro ed esercizio dei poteri direttivi.
I rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali.
Il rapporto di lavoro intercorre tra lavoratore e somministratore resta in vita anche quando il lavoratore non è inviato in missione ma rimane in attesa di assegnazione. La messa a disposizione di energie lavorative, obbligazione che contrassegna il lavorare alle dipendenze altrui, è presente anche nel periodo di attesa e si colloca nella fase preparatoria dell'adempimento. Rimane la continuità giuridica, caratteristica della subordinazione, pur a fronte della discontinuità della prestazione.
Negli intervalli di non lavoro, fra una missione e l'altra, quando il datore di lavoro somministrato non chiede al lavoratore di adempiere, si configura un obbligo a carico del datore con la previsione, tra l'altro, del pagamento di un'indennità di disponibilità che ha natura retributiva e di corrispettivo dell'obbligazione della messa a disposizione del lavoratore.
Se il prestatore di lavoro è assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo va stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione.
Attraverso la previsione dell'indennità di disponibilità si materializza quindi la permanenza del legame funzionale tra somministratore e lavoratore, anche nei periodi tra una missione ed un'altra; sicchè il lavoratore ha diritto di percepire un compenso che trova la sua giustificazione causale soltanto nella messa a disposizione delle sue attitudini lavorative in attesa di future utilizzazioni.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (mensilità aggiuntive, ferie, festività, TFR ecc.) ed è soggetta a contribuzione e all'imposta sul reddito da lavoro dipendente.
I contributi sono versati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed, in assenza di previsioni specifiche, va ritenuto che la stessa sia soggetta all'aliquota contributiva ordinaria, tra cui rientra anche una quota a titolo di CUAF.
Il periodo in disponibilità non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione, ma viene considerato utile ai fini della maturazione di requisiti contributivi per misure di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di somministrazione; la predetta indennità, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre poi alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonchè della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
Istituto analogo è l'indennità di disponibilità prevista per i lavoratori marittimi in regime di continuità, riservato dalla contrattazione collettiva ad una determinata percentuale dell'equipaggio, iscritto al turno particolare presso le singole compagnie di navigazione, che abbia maturato un determinato periodo di servizio. Ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro gli assegni familiari sono riconosciuti dall'INPS anche per i periodi retribuiti di riposo a terra susseguenti allo sbarco, nei quali vengono fruite le giornate di riposo non godute a bordo corrispondenti alle domeniche, ai sabati, alle festività ed alle ferie maturate durante l'imbarco, e nel successivo periodo, fino alla chiamata per l'imbarco o la comandata, in cui i marittimi stessi entrano in disponibilità retribuita.
Elemento caratterizzante della somministrazione a tempo indeterminato è quindi la permanenza del legame tra agenzia di somministrazione e lavoratore in somministrazione anche nei periodi di inutilizzazione tra un'assegnazione e l'altra.
La persistenza del vincolo si manifesta nel diritto del lavoratore somministrato a percepire dall'agenzia di somministrazione l'indennità di disponibilità pur in mancanza di prestazione lavorativa, fino alla successiva assegnazione, senza limiti di durata, con conseguente obbligo contributivo per il somministrante.
In tale periodo il lavoratore continua ad essere soggetto ad obblighi di fedeltà e non concorrenza; inoltre assicura reperibilità e disponibilità ai fini dell'inizio tempestivo di una nuova missione. Il lavoratore assunto a scopo di staff leasing ha diritto alle stesse garanzie ed alle stesse tutele giuridiche riconosciute ad ogni altro lavoratore assunto a tempo indeterminato, a meno che la legge non stabilisca deroghe; anche il lavoratore assunto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione può essere licenziato dal somministratore solo se ricorrono i consueti presupposti di giusta causa e giustificato motivo.
Il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro significa anche poter contare su un datore di lavoro professionalmente dedicato ad operare nel mercato del lavoro e direttamente interessato e motivato alla ricollocazione professionale.
Nella somministrazione a tempo indeterminato la persistenza del sinallagma funzionale nella fase di disponibilità costituisce l'elemento causale qualificante e distintivo della tipologia contrattuale.
Nella situazione di disponibilità il sinallagma funzionale del contratto è attivo; l'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore ha natura retributiva.
L'istituto dell'assegno al nucleo familiare, istituito dalla legge 153/1988, è una prestazione economica a sostegno, anzitutto, del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare, alla sua tipologia, nonchè del reddito complessivo prodotto al suo interno.
Con la riforma del 1988 l'istituto ha assunto un'impronta più spiccatamente assistenziale ed il parametro determinante per la sua concessione sono divenuti il reddito familiare e il numero dei componenti del nucleo familiare.
La situazione del lavoratore somministrato in situazione di disponibilità deve essere parificata ai fini in discorso a quella dei lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.
Il dettato della risalente normativa del D.P.R. 797/1955 (che fa riferimento alle giornate di prestazioni di lavoro alle dipendenze di altri) non deve essere inteso in senso letterale ma essere invece coordinato e rapportato anche con l'istituto del lavoro somministrato, solo successivamente introdotto nell'ordinamento.
I presupposti necessari per l'erogazione degli assegni familiari sono l'esistenza in vita del sinallagma funzionale ed il corrispondente sorgere dell'obbligazione retributiva; presupposti che sono entrambi presenti nel corso del periodo di godimento della indennità di disponibilità perché il contratto esiste ed esiste anche lo scambio negoziale; in quanto a fronte della obbligazione del lavoratore di restare a disposizione del suo somministratore, questi gli corrisponde un'indennità di disponibilità che ha natura retributiva.
L'indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione secondo l'aliquota ordinaria (e ciò conferma la natura retributiva della prestazione); essendo dovuti i contributi. Le giornate trascorse in situazione di disponibilità fungono da base di computo per determinare l'importo dei trattamenti previdenziali di malattia, di maternità, paternità, infortunio, congedi parentali, quando questi eventi protetti cadono all'interno dei periodi durante i quali il lavoratore sia in attesa di assegnazione; nonché per la disoccupazione ordinaria, a requisiti ridotti, la Naspi, o la Asdi, successivi ai periodi di disponibilità.
Anche per la indennità di disponibilità sussiste la ragione protettiva previdenziale che è all'origine della prestazione volta a considerare ed a tutelare il nucleo familiare; si tratta infatti di prestazione garantita in favore del lavoratore in ragione dei suoi carichi di famiglia mediante una tutela specifica per il nucleo familiare, diretta a garantire un sufficiente reddito alle famiglie che ne siano complessivamente sprovviste.
Nel caso del lavoro somministrato non si tratterebbe di riconoscere l'ANF anche in assenza di rapporto, di prestazione e di retribuzione, ma di adattare i criteri di riconoscimento del diritto ad un modello contrattuale istituito successivamente all'entrata in vigore della legge regolativa.
L'indennità di disponibilità è come la retribuzione interamente sostenuta con risorse proprie del somministratore, è assoggettata a contribuzione, con obblighi sempre a carico del somministratore, e in quanto tale concorre alla formazione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica. L'obbligazione contributiva costituisce garanzia di finanziamento e rende applicabile il meccanismo del versamento con il sistema del conguaglio tra INPS e agenzia di somministrazione. L'indennità di disponibilità è, inoltre, divisibile in quote orari: l'ANF può essere agevolmente calcolato rispetto all'ammontare dell'indennità di disponibilità analogamente a come viene calcolato rispetto alla retribuzione.
22 maggio 2019