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Società soggetta al regime degli appalti pubblici e solidarietà per i crediti dei lavoratori.

Corte di Cassazione, sentenza numero 10731 del 2016.

La Corte d'Appello di Cagliari rigettava il ricorso proposto da Trenitalia SPA avverso la sentenza di primo grado che la aveva condannata in via solidale, quale committente nel rapporto di appalto con la società datrice di lavoro per i servizi e le pulizie di materiale rotabile, al pagamento in favore di un lavoratore dipendente della società appaltatrice di crediti di natura retributiva.

Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha affermato che è assoggettata alla responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 la società privata, anche a partecipazione pubblica, a prescindere dal fatto che essa sia assoggettata per sua natura o tipologia di attività, al Codice degli appalti pubblici.

La Corte di Cassazione ha respinto la tesi di Trenitalia che, in quanto soggetta all'applicazione degli appalti pubblici, sosteneva di essere tenuta ad applicare solo il regime di responsabilità previsto dall’articolo1676 del codice civile che tutela il diritto dei dipendenti non retribuiti dall’appaltatore, di rivalersi sul committente solo nei limiti del residuo che quest’ultimo ha ancora con il primo.

La Corte di Cassazione ha preso, dunque, posizione sul rapporto tra disciplina del codice degli appalti e regime di solidarietà per i crediti retributivi.

L'imprenditore privato può ben essere soggetto alla applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici e, contemporaneamente, essere sottoposto al regime solidaristico previsto dal decreto legislativo 276/2003 ben più favorevole ai lavoratori rispetto alle norme del codice civile. Non vi sono incompatibilità tra le due normative, né alcun divieto di contemporanea applicazione in capo a uno stesso soggetto.

Nel regime di garanzia solidale del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, inoltre, rientra anche il credito per trattamento di fine rapporto, attesa la sua natura di istituto di retribuzione differita.

10 giugno 2016

* In collaborazione con la dott.ssa Raffaella Tellone.

 

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