Sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro.
Ministero del Lavoro, nota11241 del 2016.
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito agli accertamenti ispettivi e alle sanzioni per i datori di lavoro che, in assenza di accordo sindacale o autorizzazione da parte della Direzione territoriale competente, abbiano installato impianti audiovisivi di sorveglianza sui luoghi di lavoro.
L'articolo 4 della legge 300/1970 prevede che l'installazione degli impianti di videosorveglianza per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela del patrimonio aziendale, non possa avvenire senza un accordo con le organizzazioni sindacali interne o, in mancanza di esso, di autorizzazione da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.
L’accordo o, in alternativa, l’autorizzazione, devono essere, in ogni caso, propedeutici alla installazione degli impianti. Anche la semplice installazione con impianti non funzionanti o funzionanti in maniera non continuativa o, addirittura, finti comporta, come sostenuto più volte dalla Corte di Cassazione, una violazione della norma, atteso che la stessa si concretizza anche se il comportamento non ha avuto natura dolosa.
Secondo il Ministero del Lavoro, qualora nel corso dell’attività ispettiva, l’ispettore riscontri l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente, dovrà impartire una prescrizione, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 758/1994, al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata mediante l’immediata cessazione della condotta libera illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi.
La rimozione materiale sarebbe l’unico adempimento idoneo ad eliminare la possibilità di subire la contravvenzione per la violazione accertata.
Il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina sui sistemi di videosorveglianza e controllo nei luoghi di lavoro, può incorrere anche in sanzioni penali.
27 giugno 2016
*In collaborazione con la dott.sa Raffaella Tellone.