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Sinistro stradale per autista di una impresa di trasporti. Riconoscimento della corretta percentuale per postumi invalidanti. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 841 del 2021.

Un autista di un’impresa di trasporti, mentre era alla guida di un autoarticolato della datrice di lavoro, diretto verso la destinazione di scarico della merce, subiva un pesante infortunio. Il lavoratore, alla luce delle condizioni metereologiche particolarmente avverse a causa di una fortissima pioggia, veniva improvvisamente abbagliato dai fari di un’autovettura che procedeva in senso inverso, frenava ma l’autoarticolato, ma il mezzo, dopo un testacoda, si capovolgeva ed invadeva l’opposta corsia di marcia.

Sul luogo del sinistro intervenivano la Polizia Stradale ed i soccorsi sanitari.

A seguito di denuncia di infortunio sul lavoro, l’INAIL comunicava all’interessato il riconoscimento di una menomazione del 20% per gli esiti del trauma cranio cervicale in soggetto con grave sindrome depressiva e della sindrome dolorosa da politraumatismo della strada.

Il lavoratore, esaurito il procedimento amministrativo, agiva in giudizio per il riconoscimento della riduzione della propria capacità di lavoro in misura superiore al 20%, con conseguente condanna dell’INAIL alla costituzione della corrispondente rendita. L’interessato, in particolare, lamentava l’inesatto riconoscimento del valore dei postumi invalidanti dell’infortunio, ovvero dei i disturbi causati dal trauma e dalle lesioni traumatiche ad organi e apparati differenti con compromissione attuale o potenziale delle funzioni vitali.

Il Tribunale ha considerato esistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente parziale derivante dall’infortunio sul lavoro in misura superiore a quella affermata dall’INAIL. Espletata la consulenza tecnica di ufficio, è stato riscontrato che il lavoratore risultava affetto da infermità che hanno determinato una inabilità permanente parziale, rispetto alla sua capacità lavorativa generica, valutabile nella superiore misura del 24%. Il Tribunale, pertanto, conformandosi alle argomentazioni del CTU, ha accolto il ricorso ed ha condannato l’INAIL alla costituzione della rendita corrispondente alla effettiva riduzione della capacità lavorativa.

8 aprile 2021

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