Sentenze di condanna alla P.A. in materia di lavoro e superamento del principio di stretta corrispettività. La Corte di Cassazione spiega i principi civilistici in materia di lavoro pubblico e privato che presiedono al meccanismo della corrispettività.
Contributo a cura di Raffaele Minutillo
dottore commercialista
N. 766 ODCEC Caserta
La sentenza 4061/2012 della Corte di Cassazione spiega come il rapporto di lavoro, quale contratto a prestazioni corrispettive, faccia leva sulla corrispettività delle reciproche prestazioni (lavoro svolto e retribuzione) nella loro dinamica giuridica e non semplicemente nella dinamica materiale, intesa come materiale esecuzione del servizio.
Per dar senso alla suddetta dicotomia occorre ragionare in termini di mora credendi ex art. 1206 cc. e mora debendi ex art. 1219 cc.
Quindi, tenuto conto della distribuzione degli oneri probatori ex art. 2697 cc, solo nel caso in cui il datore di lavoro prova che il lavoratore si sia rifiutato di eseguire le prestazioni, oppure non poteva eseguirle per causa a lui non imputabile (intendo non imputabile al datore, bensì imputabile al lavoratore), egli non è tenuto a corrispondere la retribuzione, tale per cui rimane sospesa l'efficacia economica del rapporto di lavoro (art. 1218 cc).
Ad esempio, nel linguaggio dei CTI/TD settore scuola, diremmo che non vi è decorrenza economica!!!
Quindi, a mio modesto parere, la sentenza del Giudice del lavoro esplica i punti chiave della divaricazione concettuale tra decorrenza giuridica ed economica. Nei casi di sentenze che riconoscono la retrodatazione del rapporto di lavoro sic et sempliciter, deve intendersi che gli effetti retrodatati sono sia ECONOMICI che GIURIDICI.
Ove il Giudice non si esprime sulle differenze retributive, gli effetti ECONOMICI vanno comunque "CONGUAGLIATI" CON L'ALIUNDE PERCEPTUM!!
Riterrei che detto conguaglio possa essere proposto dall'Amministrazione soccombente, in via amministrativa o conciliativa. Altrimenti, per le differenze retributive il lavoratore deve intentare un'altra causa. Nel caso delle spettanze ai dipendenti del settore scuola, il "conguaglio" in sede amministrativa, cioè con la ricostruzione di carriera, deve tener conto dell'ALIUNDE PERCEPTUM, con verifica di TUTTI (ripeto TUTTI) i redditi di lavoro percepiti dal dipendente vittorioso, nel periodo oggetto dell'accertamento giudiziale, sia presso la banca dati della RTS (Ministero Economia e Finanze) che presso altre banche dati pubbliche, quindi presso la stessa Agenzia delle Entrate.
E' appena il caso di ricordare che nel nostro sistema tributario, tra i redditi di lavoro, oltre ai redditi scaturenti dai rapporti di lavoro subordinato, si annoverano anche i redditi di lavoro autonomo professionale (svolto con partita iva), le collaborazioni occasionali, ecc. E' anche opportuno precisare che nel concetto di redditi di lavoro rientrano anche quelli sostitutivi degli stessi, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 917/1986. Intendo riferirmi all'attuale NASPI, al TFR, ecc. percepiti dal lavoratore vittorioso nel periodo di osservazione giudiziale.
La disattenzione su quest'ultimo punto potrebbe essere considerata come comportamento violativo della responsabilità amministrativa del funzionario pubblico con possibile denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti per danno erariale ex artt. 1 e 3 legge n. 20/1994.
21 agosto 2017