
Se la domanda non è tempestiva, l'assegno di invalidità è oggetto di una nuova verifica.
Corte di Cassazione, sentenza 9745 del 2019.
La Corte di Appello di Venezia rigettava la domanda di un assicurato volta ad ottenere il ripristino dell'assegno di invalidità. La Corte di Appello rilevava che, sulla base della legge 222/1984, l'assegno ordinario era riconosciuto per un periodo di tre anni ed era confermabile con domanda da presentarsi entro 120 giorni dalla scadenza; che nella specie tale termine non era stato rispettato e che, pertanto, era infondata la pretesa del ricorrente di ripristino della prestazione senza nuova verifica del requisito contributivo, oltre che di quello sanitario. La domanda di ripristino doveva essere rigettata in assenza del requisito contributivo (tre anni nel quinquennio) nel Fondo lavoratori dipendenti in relazione alla domanda di conferma.
L’interessato proponeva ricorso per cassazione.
Secondo la disciplina stabilita dalla legge 222/1984, l'assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale; è, dunque, prestazione di carattere non definitivo.
Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare.
La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha la facoltà di procedere a revisione dell'assegno.
La legge regola dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda; e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all'INPS che prescinde dalla durata dell'assegno e che è attivabile discrezionalmente dall'Istituto.
La conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presuppone la domanda del titolare dell'assegno, domanda di cui la legge regola termini ed effetti in quanto la conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. La disposizione, dunque, impone un obbligo di presentazione della domanda qualora si intenda continuare a percepire l'assegno sussistendone i presupposti e solo dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell'INPS).
La domanda per la conferma dell'assegno ordinario di invalidità è stata presentata dall’assicurato oltre i 120 giorni dalla scadenza del precedente assegno. Il riconoscimento del diritto al ripristino era subordinato, a fronte dell'inosservanza del termine, all'accertamento dei requisiti sia contributivi che sanitari.
Il diritto all'assegno di invalidità è a termine avendo durata triennale con possibilità di conferma a domanda dell'interessato ed in via automatica soltanto dopo tre riconoscimenti consecutivi. La conferma determina un nuovo riconoscimento del diritto che è venuto meno alla scadenza del termine triennale e dei successivi 120 giorni fissati per la richiesta di conferma.
La domanda di conferma presentata senza il rispetto dei termini, in assenza di alcun dato testuale che consenta di ritenere che possa avvenire sulla base del requisito contributivo accertato al momento del precedente riconoscimento dell'assegno o che essa possa riguardare il solo requisito sanitario, impone dunque la verifica dei requisiti contributivo e sanitario. La suddetta inosservanza del termine determina la necessità di accertare entrambi i requisiti, sanitario e contributivo, al pari di una domanda nuova.
In assenza del requisito di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente, correttamente la domanda dell’assicurato è stata rigettata.
24 marzo 2020