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Se dichiarato dal datore di lavoro nelle comunicazioni UNILAV e nei prospetti paga, si applica il CCNL, anche se il datore non aderisce all’associazione sindacale contraente. Vittoria in Corte d’Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte d’Appello di Napoli, sentenza 2085 del 2022.

La Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso di un lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Nola che, sul ricorso presentato in primo grado dal dipendente, che aveva chiesto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, aveva riconosciuto unicamente il diritto a percepire il TFR.

In particolare, il lavoratore aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Nola, sostenendo che il Giudice aveva errato nel ritenere non dovute le differenze retributive reclamate secondo il contratto collettivo nazionale invocato, per mancanza di adesione alle associazioni sindacali di categoria.

Una corretta valutazione delle comunicazioni obbligatorie UNILAV e dalle buste paga, avrebbe provato che le parti avevano inteso richiamare le pattuizioni del contratto collettivo nazionale.

La Corte d'Appello ha osservato che i contratti collettivi di lavoro, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando che non è sufficiente a concretizzare un’adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, abbia proceduto all’applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre.

Al fine di valutare l’applicabilità del contratto collettivo, quindi, occorre accertare se vi è stata un’adesione implicita delle parti e se vi sia stata contestazione in merito alle clausole contrattuali applicabili. Nel caso di specie, secondo la Corte d'Appello, non può negarsi che le parti abbiano inteso applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo del settore edile, enunciato dallo stesso datore di lavoro nelle comunicazioni UNILAV e nei prospetti paga, non essendo necessaria, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’adesione all’associazione sindacale contraente, in presenza della manifestazione di volontà del datore di lavoro e del lavoratore idonea a manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro tra essi intercorrente fosse sottoposto alla disciplina del contratto collettivo.

La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo il gravame del lavoratore e condannato il datore di lavoro al pagamento, oltre che del trattamento di fine rapporto, anche delle differenze retributive dedotte dal dipendente e previste secondo l’applicazione del contratto collettivo nazionale.

24 giugno 2022

 

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