Articolo

Sanità: collaboratore professionale esperto del livello DS. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli, sentenza 5230 del 2022

Un lavoratore conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale esponendo di essere inquadrato nella categoria D, addetto all'unità operativa complessa di emergenza territoriale 118 presso l'Ospedale. Il medesimo lamentava che da anni svolgeva in maniera assoluta attività di direzione e coordinamento di circa 250 infermieri, operatori sanitari ed autisti addetti agli autoparchi dei mezzi di soccorso.  Lo stesso affermava che detta attività, svolta con piena autonomia decisionale e responsabilità dei risultati, consisteva nel decidere in ordine agli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria delle attrezzature elettromedicali, nell'addestramento degli infermieri e degli operatori sanitari, nell’organizzazione e gestione dei corsi di formazione, all'uopo autorizzando gli infermieri e gli operatori sanitari alla partecipazione, nella predisposizione dei turni, nell'autorizzazione di permessi e ferie degli infermieri, autisti ed operatori, nell'organizzare lo smaltimento dei rifiuti speciali, nell'acquisto di farmaci, nell'attestare il servizio svolto dalle associazioni, nel controllare le attività dei servizi di pulizia e sanificazione, nella distribuzione del personale in base alle necessità di soccorso sulla scorta delle dinamiche delle popolazione.

Il Tribunale ha accolto il ricorso ponendo l’attenzione sull’articolo 52 del Decreto Legislativo 165/2001 e sull’articolo 28 del Ccnl comparto sanità.

Il Tribunale ha operato un raffronto tra il livello di inquadramento D e quello D Super. Le competenze dell’inquadramento D Super inglobano e supero quelle previste il livello D, essendone un’evoluzione migliorativa. L’inquadramento D Super prevede una responsabilità più ampia relativa non solo alla propria condotta, come nel livello D, ma anche ai risultati raggiunti nell’ambito della struttura operativa di assegnazione.

Il Tribunale ha riscontrato che il lavoratore ha eseguito mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento D. L’interessato ha  svolto con continuità un ruolo di coordinamento e gestione all’interno del suo reparto, come provato documentalmente, sicché dette mansioni si sono aggiunte a quelle svolte in virtù dell’inquadramento contrattuale, occupandosi sia dei turni degli infermieri che del rifornimento di medicinali oltre che della manutenzione ordinaria e straordinaria della sala operatoria. Il collaboratore professionale esperto del livello DS prevede un contributo nel più ampio ambito dell’organizzazione dei servizi sanitari attraverso la programmazione dell’utilizzo delle risorse umane e la verifica delle attività da essi svolte. Nella categoria D, al contrario, è contemplata una attività di mero coordinamento operativo.

Il Tribunale ha, pertanto, riconosciuto il diritto alle differenze retributive proprie del livello DS, spettanti per le mansioni svolte rispetto alla retribuzione riconosciuta per il livello D.

1 giugno 2023

 

Condividi questo articolo: