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Rivalutazione del danno biologico per l'anno 2014.

Ministero del Lavoro, decreto del 14 febbraio 2014

La legge 47/2013 (legge Stabilità per il 2014) ha disposto un parziale recupero del potere d'acquisto dell'indennità erogata dall'INAIL e spettante per danno biologico. E' stabilito che dal gennaio 2014, in attesa dell'entrata in vigore di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi della tabella indennizzo danno biologico, sia riconosciuto un aumento delle indennità a titolo di recupero straordinario del valore dell'indennizzo del danno biologico di misura non superiore al 50% della variazione dei prezzi al consumo accertati dall'Istat negli anni dal 2000 al 2013, entro il limite massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014.

La tabella indennizzo del danno biologico è articolata in modo tale da liquidare un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16% e una rendita periodica per quelle pari o superiore al 16% in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Il Ministero del Lavoro con decreto interministeriale del 18 aprile 2014 ha fissato, in esecuzione della legge, nella misura del 7,57% la rivalutazione delle indennità dovute dall’INAIL titolo di risarcimento per danno biologico.

A decorrere dal 2014, pertanto, è riconosciuto un aumento in via straordinaria, nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’INAIL ai sensi della "tabella danno biologico" di cui al Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000.

L'aumento si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data e dovrebbe essere corrisposto secondo le ordinarie modalità previste dal DPR 1124/1965.

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