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Rivalutazione dei turni lavorativi notturni ai fini della pensione anticipata. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18 del 2019.

Un lavoratore della società Progetto Industrie attendeva per anni a compiti di custodia e sorveglianza armata presso lo stabilimento del proprio datore di lavoro. Nel corso del rapporto egli era sempre tenuto ad osservare numerosi turni notturni: per oltre 64 giorni in 7 anni degli ultimi 10 anni del rapporto.

L’interessato presentava, con l’assistenza del Patronato INAS CISL di Caserta, domanda per il riconoscimento dei benefici pensionistici attribuiti a chi ha svolto lavori faticosi e pesanti al fine di accedere alla prestazione previdenziale anticipata.

L’INPS, tuttavia, nonostante i solleciti ed i documenti trasmessi, rigettava la domanda.

Il lavoratore veniva affidato alle cure dell’avvocato Domenico Carozza.

Si promuoveva, dunque, ricorso giudiziario per chiedere l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico anticipato per gli addetti a lavori faticosi e pesanti previsto dal d.lgs. 67/2011 e dalla legge 214/2011.

Si deduceva che l’interessato aveva lavorato come addetto ai servizi di custodia con sorveglianza armata dal 1989, svolgendo almeno 64 giorni l’anno di lavoro notturno per sette anni negli ultimi dieci anni.

Nel corso del procedimento, il Giudice acquisiva i documenti offerti ed interrogava i testimoni che confermavano la ricostruzioni esposta.

Il Tribunale, di conseguenza, ha accolto il ricorso proposto.

Le prove documentali acquisite agli atti hanno consentito di ritenere sussistenti tutti i requisiti di legge per l’ottenimento del beneficio.

In particolare, dalle buste paga allegate e dalla istruttoria è emerso che il lavoratore ha effettuato lavoro notturno per almeno 64 giorni l’anno, per sette anni, durante gli ultimi dieci. I testimoni interrogati hanno confermato quanto emerso dall’esame delle buste paga, riferendo che, a partire dall’anno 2000, l’interessato prestava almeno 2 turni di lavoro notturno (dalle 23.00 alle 7.00) a settimana.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto sussistente il requisito di cui all’articolo 1 comma 1 lettera b) del d.l.gs. 67/2011. Tale disposizione prevede che in deroga a quanto previsto all’articolo 1 della legge 243/2004, come modificato dall’articolo 1 della legge 247/2007, possono esercitare il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999;

b) lavoratori notturni, definiti e ripartiti, nelle seguenti categorie:

1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano particolari voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro perché addetti a particolari lavorazioni indicate dal decreto legislativo,cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti per i lavoro a cottimo dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia;

d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il Tribunale ha, inoltre, verificato la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dal d.lgs. 67/2011 per all’accesso al pensionamento anticipato: età minima di 57 anni (trattandosi di lavoratore che ha maturato il requisito pensionistico nella finestra temporale tra il gennaio 2011 ed il dicembre 2012) ed anzianità contributiva di almeno 35 anni. Alla data di presentazione della richiesta, il lavoratore era in possesso di tutti i requisiti di legge per godere dell’invocato beneficio del pensionamento anticipato.

Il Tribunale ha, quindi, dichiarato il diritto al pensionamento anticipato a far data dalla domanda amministrativa.

16 gennaio 2019

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