Riscatto previdenziale dei periodi di studio svolti all'estero
INPS, messaggio n. 6208 del 2014
IL riscatto della laurea è un istituto che consente, previo pagamento di un onere, di fare valere gli anni di studio come effettivi anni di contribuzione presso la propria cassa previdenziale.
L’INPS ha fornito chiarimenti circa il riscatto dei corsi universitari compiuti all’estero presso le forme previdenziali gestite, comprese le gestioni dipendenti pubblici.
Ai sensi del R.D. 1592/33 i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o di Accordi bilaterali.
I titoli universitari conseguiti all’estero sono riscattabili qualora siano stati riconosciuti da Università Italiane o, comunque, abbiano valore legale in Italia.
Detti principi sono confermati per la generalità dei titoli stranieri ma non sono più operativi per i titoli ed periodi di studio oggetto della Convenzione di Lisbona.
La Convenzione di Lisbona è riguarda il riconoscimento dei titoli di studio di Istruzione Superiore nella Regione Europea, è stata elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco-Regione Europa ed approvata l'11 aprile 1997. Si tratta di un accordo multilaterale per il reciproco riconoscimento dei dei periodi e dei titoli di studio.
La legge 148/2002 dispone la ratifica e l’esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea.
Il D.P.R. 189/2009 disciplina il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula ai fini previdenziali. Questo si applica esclusivamente ai titoli di studio accademici esteri rilasciati nei Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.
Le valutazioni concernenti il riconoscimento ai fini previdenziali dei suddetti titoli e dei relativi periodi di studio sono state, dunque, rimesse alla competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I periodi di studio svolti all'estero, nell'ambito della Convenzione di Lisbona, sono riscattabili, dunque, solo quando siano oggetto di specifico riconoscimento a fini previdenziali.
In tale caso, al fine dell’ammissione alla facoltà di riscatto, quindi, non hanno rilievo altri riconoscimenti come quelli per le finalità accademiche ovvero per le finalità relative al riconoscimento professionale, previste dalla normativa comunitaria.
Le valutazioni per il riconoscimento dei suddetti titoli sono di competenza ministeriale; l'INPS non compie valutazioni che attengano al merito della riconoscibilità del titolo.
Qualora venga richiesto il riscatto previdenziale di periodi di studio svolti all'estero in uno Stato europeo firmatario delle Convenzione di Lisbona, l'INPS invierà al Ministero l’istanza espressa dell’interessato volta ad ottenere il riconoscimento del titolo ai fini previdenziali.
Sarà, quindi, il MIUR ad adottare il provvedimento di riconoscimento o di diniego del dei titoli di studio e dei relativi periodi di studio ai fini previdenziali.
Solo in conformità all'atto del Ministero, l'INPS procederà ai conseguenti adempimenti inerenti il riscatto contributivo.