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Riconoscimento della pensione ai superstiti studenti.

INPS, messaggio 4413 del 2017

L’articolo 22 della legge 903/1965 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dallo status di studente. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università.

L’INPS, al fine del riconoscimento della pensione in favore del superstite che abbia superato il 18° anno di età, deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia riconducibile a quelli di cui alla disposizione normativa e, pertanto, alla luce delle riforme in materia, sia ricompreso nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione costituito dal sistema dell’istruzione secondaria superiore e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale ovvero ricompreso nel sistema universitario (Università, AFAM, ITS).

A tal fine, con riferimento all’anno scolastico o accademico d’interesse, sono necessarie informazioni relativamente alla denominazione e alla durata del corso, al titolo di studio rilasciato a completamento dello stesso nonché alla natura giuridica dell’istituto presso il quale il superstite è iscritto (statale/paritario/non paritario, Centro di formazione professionale, etc…).

Per i percorsi di istruzione e formazione professionale in Italia, nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole paritarie, le l’INPS verificherà, presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica relativamente all’anno d’interesse.

Analogamente, nel caso in cui il superstite sia iscritto a scuole non paritarie, le l’INPS accerterà, presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione, se la scuola è presente nell’apposito elenco regionale delle scuole non paritarie.

La frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di durata triennale e quadriennale, è utile in quanto tali percorsi fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione.

In caso di iscrizione a corsi di formazione professionale diversi, l’INPS richiederà agli uffici competenti in materia di formazione professionale dell’ente Regione, che ha istituito il corso, se trattasi di corsi equiparati ai corsi scolastici utili anche ai fini previdenziali.

I superstiti che frequentano percorsi di studio all’estero, devono allegare alla domanda di pensione una dichiarazione rilasciata dagli Uffici Scolastici regionali del Ministero nella quale sia indicato a quale percorso dell’ordinamento italiano corrisponde il percorso di studio all’estero.

Con riferimento alla frequenza di percorsi di formazione ricompresi nel sistema universitario, l’iscrizione ai Conservatori di musica, è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.

Anche l’iscrizione ad Istituti Tecnici superiori previsti dalla legge 40/2007 è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari.

In caso di iscrizione ad Università o Istituti di livello universitario all’estero, il superstite studente deve allegare alla domanda di pensione la certificazione che attesti l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto, la dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare, un recapito e-mail o postale e la copia del documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il superstite abbia conseguito il titolo di studio all’estero, al fine del riconoscimento dell’equivalenza del titolo estero al titolo italiano da parte del Ministero dell’Istruzione, lo stesso deve allegare alla domanda di pensione la dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare, il certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo ( in originale o in copia autenticata) con relativa traduzione giurata e asseverata, il titolo di studio in lingua (anche in copia autenticata) corredato da traduzione giurata e asseverata e legalizzato nel caso in cui sia stato rilasciato in un paese non UE, un recapito e-mail o postale e la copia del documento di riconoscimento.

Il titolo di studio e la certificazione degli esami possono essere sostituiti dal cosiddetto diploma supplement (documento contenente le medesime informazioni in lingua del posto e in inglese) con la traduzione in italiano.

02 gennaio 2018

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