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Riconoscimento della malattia professionale per la patologia polmonare derivante da inalazione di polveri sottili.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2622 del 2016.

Un lavoratore edile aveva svolto in maniera continuativa per numerosi anni l’attività di minatore lavorando all’interno di condotte, gallerie e miniere. L'operaio era sempre stato esposto ad un rischio lavorativo caratterizzato da inalazione di polveri, fattori atmosferici climatici avversi (umidità, basse temperature, muffe) ed esplosioni.

Il lavoratore chiedeva all'INAIL il riconoscimento della patologia respiratoria quale malattia professionale. L'INAIL respingeva la domanda. L'interessato si rivolgeva allo Studio Legale Carozza.

Veniva proposto ricorso giudiziario con cui si contestava la valutazione effettuata dall’INAIL affermando la sussistenza della malattia, con postumi invalidanti, ed il nesso eziologico tra quest’ultima e l’attività lavorativa.

Il Giudice nominava un consulente medico-legale. Questo riscontrava che il lavoratore è affetto da broncopatia cronica ostruttiva enfisematosa con insufficienza respiratoria cronica, ravvisava la sussistenza di un nesso di causalità tra l’attività di minatore, l’inalazione delle polveri e la patologia e verificava una danno biologico permanente.

In tema di malattie professionali, il rapporto causale tra evento e danno è governato dall'equivalenza delle condizioni che hanno concorso a provocarlo, salvo il caso in cui il nesso di causalità è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento.

Nessuna preclusione poteva occorrere dal fatto che la patologia riscontrata dal CTU non fosse esattamente la stessa indicata nella domanda amministrativa. Non vi è obbligo per l'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, prescrivendo soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. Non può essere considerata nuova, in sede di procedura amministrativa come in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlativa alla lavorazione dedotta.

Il Tribunale ha accolto, quindi il ricorso ed ha riconosciuto la malattia professionale con valore percentuale di invalidità tale da condannare l'INAIL a pagare la rendita per inabilità permanente.

 

9 dicembre 2016

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