Riconoscimento della maggiorazione contrattuale per il lavoratore edile impegnato con funzioni di caposquadra
Tribunale di Napoli sentenza 5093 del 2014.
Si rivolgeva alla Filca Cisl di Napoli un lavoratore impiegato presso il cantiere inerente i lavori dell'Alta Velocità ed inquadrato dalla società datrice di lavoro nella categoria di operaio del livello 3 del ccnl per le imprese edili. Il lavoratore che aveva eseguito mansioni di carpentiere spiegava di aver svolto funzioni di caposquadra coordinando l'attività esecutiva di altri dieci operai specializzati ed organizzandone il lavoro.
Il lavoratore veniva affidato alle cure dello Studio Legale Carozza per il riconoscimento delle maggiorazioni contrattuali per lo svolgimento delle funzioni di caposquadra.
Veniva, dunque, proposto ricorso al Tribunale di Napoli perché fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nella categoria di operaio del livello 3 del ccnl per le imprese edili con lo svolgimento di compiti di caposquadra e perché il datore di lavoro fosse condannato al pagamento della somma contabilizzata a titolo di maggiorazione della retribuzione prevista dal ccnl per chi ha rivestito il ruolo di caposquadra
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto fondata la domanda del lavoratore di pagamento della maggiorazione contrattuale per lo svolgimento delle funzioni di caposquadra sussistendo i requisiti previsti dalla norma del contratto collettivo. Quest'ultima, nel testo vigente al momento dei fatti, prevede che al lavoratore che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione.
L'istruttoria svolta nel corso del processo ha consentito di accertare che il lavoratore coordinava e guidava l'attività esecutiva degli almeno altri cinque operai specializzati della sua squadra. Egli indicava agli altri operai quali lavori compiere prima, quali materiali utilizzare, in che modo disporsi per l'esecuzione del lavoro, quali strumenti adoperare. Era sempre lo stesso che programmava il lavoro degli operai della sua squadra e si relazionava con il direttore dei lavori in merito alla corretta effettuazione delle operazioni. Il lavoratore, inoltre, sorvegliava agli interventi di tracciamento, di scavo e di posa dei materiali che compivano gli operai della sua squadra.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della società, inoltre, il fatto che la squadra del ricorrente fosse composta da almeno cinque operai non veniva affatto sment
Tribunale di Napoli sentenza 5093 del 2014.
Si rivolgeva alla Filca Cisl di Napoli un lavoratore impiegato presso il cantiere inerente i lavori dell'Alta Velocità ed inquadrato dalla società datrice di lavoro nella categoria di operaio del livello 3 del ccnl per le imprese edili. Il lavoratore che aveva eseguito mansioni di carpentiere spiegava di aver svolto funzioni di caposquadra coordinando l'attività esecutiva di altri dieci operai specializzati ed organizzandone il lavoro.
Il lavoratore veniva affidato alle cure dello Studio Legale Carozza per il riconoscimento delle maggiorazioni contrattuali per lo svolgimento delle funzioni di caposquadra.
Veniva, dunque, proposto ricorso al Tribunale di Napoli perché fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nella categoria di operaio del livello 3 del ccnl per le imprese edili con lo svolgimento di compiti di caposquadra e perché il datore di lavoro fosse condannato al pagamento della somma contabilizzata a titolo di maggiorazione della retribuzione prevista dal ccnl per chi ha rivestito il ruolo di caposquadra
Il Tribunale di Napoli ha ritenuto fondata la domanda del lavoratore di pagamento della maggiorazione contrattuale per lo svolgimento delle funzioni di caposquadra sussistendo i requisiti previsti dalla norma del contratto collettivo. Quest'ultima, nel testo vigente al momento dei fatti, prevede che al lavoratore che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione.
L'istruttoria svolta nel corso del processo ha consentito di accertare che il lavoratore coordinava e guidava l'attività esecutiva degli almeno altri cinque operai specializzati della sua squadra. Egli indicava agli altri operai quali lavori compiere prima, quali materiali utilizzare, in che modo disporsi per l'esecuzione del lavoro, quali strumenti adoperare. Era sempre lo stesso che programmava il lavoro degli operai della sua squadra e si relazionava con il direttore dei lavori in merito alla corretta effettuazione delle operazioni. Il lavoratore, inoltre, sorvegliava agli interventi di tracciamento, di scavo e di posa dei materiali che compivano gli operai della sua squadra.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della società, inoltre, il fatto che la squadra del ricorrente fosse composta da almeno cinque operai non veniva affatto smentito. Dalle dichiarazioni dei testimoni si evinceva che i componenti della squadra del lavoratore erano sì variabili ma sempre in numero di almeno cinque persone.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato, dunque, il diritto del lavoratore alla maggiorazione per l'intero periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, essendo le sue mansioni immutate nel tempo. Il datore di lavoro è stato condannato a pagare la somma pari al 10% della somma di paga base, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore-terzo elemento dovuta al lavoratore nel periodo del rapporto di lavoro.
ito. Dalle dichiarazioni dei testimoni si evinceva che i componenti della squadra del lavoratore erano sì variabili ma sempre in numero di almeno cinque persone.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato, dunque, il diritto del lavoratore alla maggiorazione per l'intero periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, essendo le sue mansioni immutate nel tempo. Il datore di lavoro è stato condannato a pagare la somma pari al 10% della somma di paga base, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore-terzo elemento dovuta al lavoratore nel periodo del rapporto di lavoro.
03/06/2014