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Riconoscimento del trattamento economico per svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali: necessaria la corrispondenza del posto nell’organigramma.

Corte di Cassazione, sentenza 350 del 2018.

La Corte d'Appello di Catanzaro accoglieva l'appello proposto da un dipendente nei confronti del Comune di Vibo Valentia avverso la sentenza del Tribunale e condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 56.542,32. La Corte d'Appello affermava che la contestazione formulata dal Comune relativa alla carenza in pianta organica di un posto di qualifica dirigenziale per il capo dell'ufficio tecnico comunale non aveva fondamento. Non vi era contestazione sullo svolgimento di mansioni superiori e non rilevava la mancanza in pianta organica di un posto di qualifica dirigenziale per il capo ufficio tecnico comunale. Le notorie dimensioni del Comune di Vibo Valentia, a prescindere o meno dall'esistenza della relativa previsione in pianta organica, ponevano in evidenza che l'avere diretto l'ufficio tecnico comunale aveva significato a tutti gli effetti aver svolto mansioni proprie di una qualifica dirigenziale.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva il Comune. L’Ente sosteneva che svolgimento delle mansioni superiori da parte del dipendente presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio. Il lavoratore al tempo dei fatti di causa era inquadrato al livello più elevato tra quelli previsti dalla pianta organica dell'ufficio di appartenenza, e, quindi, svolgeva funzioni direttive in senso largo. Ciò, tuttavia, non significava, secondo il Comune, che potesse farsi questione di mansioni dirigenziali, dal momento che la pianta organica dell'ufficio non prevedeva la presenza di alcun dirigente a capo dell'ufficio.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune.

Il Supremo Collegio ha ricordato che le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle carriere, non può escludere la applicazione della disciplina inerente la mansioni superiori quando venga dedotto l'espletamento di fatto di compiti dirigenziali da parte di un funzionario; tale ipotesi può essere ricondotta alla previsione del comma quinto dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001, relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, da cui consegue il diritto al corrispondente trattamento economico: sempre al fine di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Ciò, tuttavia, presuppone la sussistenza di una posizione organizzativa cui riferire l'esercizio delle funzioni dirigenziali, mancante nel caso oggetto della controversia.

Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale si sia prevista l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente.

Il diritto al corrispondente trattamento retributivo vi può essere solo nell'ipotesi di copertura temporanea di un posto vacante in organico oppure nel caso di sostituzione di personale assente avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Solo la preposizione ad un ufficio dirigenziale comporta il conferimento di tutti i poteri di direzione dello stesso, sicché la mancanza di conferimento dell'incarico dirigenziale esclude solo le attribuzioni, propositive e gestorie, legate alla predeterminazione degli obiettivi.

31 ottobre 2018

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