Revocatoria fallimentare, sequestro e rapporti di lavoro. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Nola, sentenza 314 del 2020.
Diversi lavoratori promuovevano ricorso deducendo di essere stati assunti da una società per azioni e di essere poi passati successivamente alle dipendenze di una società a responsabilità limitata per effetto di cessione di ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.
I lavoratori chiamavano in causa la cessionaria per cui avevano lavorato sino alla data del licenziamento.
Gli interessati agivano per il pagamento in proprio favore del TFR e delle retribuzioni non corrisposte.
La società cessionaria resisteva eccependo il difetto di legittimazione passiva. La stessa deduceva che poco dopo la cessione del ramo d’azienda la detta azienda oggetto di cessione veniva sottoposta a sequestro giudiziario su istanza della Curatela Fallimentare, essendo stata la società cedente dichiarata fallita. La cessionaria sosteneva che i rapporti di lavoro erano stati gestiti dal custode giudiziario sino ai licenziamenti e che alcuna responsabilità nella gestione e negli inadempimenti dedotti poteva dunque imputarsi alla azienda sequestrata che, all’esito della revocatoria fallimentare, era stata anche retrocessa.
Il Tribunale ha accolto il ricorso.
In virtù del principio di continuità del rapporto di lavoro subordinato, sancito dall'articolo 2112 del codice civile, di trasferimento di azienda, anche nelle ipotesi in cui venga disposto il sequestro giudiziario dell'azienda ed autorizzata la gestione provvisoria ad opera del custode ai sensi degli articoli 670 e 671 del codice civile, il lavoratore continua a prestare la sua attività nell'azienda medesima ed il rapporto prosegue inalterato con i medesimi caratteri.
La revocatoria fallimentare rende inopponibile l’atto di cessione al fallimento (essendo preordinata proprio a reintegrare il fallimento della massa attiva e non dello specifico bene), ma non anche ai lavoratori che hanno continuato ad espletare la propria attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria.
Occorre distinguere i rapporti di lavoro che pacificamente si sono svolti alle dipendenze della società cessionaria, sebbene gestiti dal custode giudiziario a decorrere dal novembre 2013, e la revocatoria che, di contro, interviene tra le due società protagoniste della cessione. L’attività del custode è svolta, peraltro, nell’interesse comune delle parti, ovvero nel caso affrontato il Fallimento e la cessionaria.
D’altronde, tutte le buste paga e le lettere di licenziamento risultano a firma del custode e a nome della società cessionaria datrice di lavoro.
Debitrice in ordine ai crediti di lavoro maturati dai lavoratori sino al licenziamento non può che essere considerata la cessionaria nei cui confronti di fatto si è svolto il rapporto di lavoro.
12 marzo 2020