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Revoca delle prestazioni ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale.

INPS, Messaggio 2302 del 2017.

La legge 92/2012 dispone la revoca di alcune tipologie di prestazioni di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso.

In particolare, è previsto che con la sentenza di condanna per i reati indicati, il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati richiamati.

L'INPS, in realtà, in fase di prima operatività, opera una sospensione della prestazione nei confronti degli interessati, fino ad una eventuale riattivazione su domanda, previa verifica della completa esecuzione della pena.

Il Ministero della Giustizia, in attesa della convenzione tra i due enti, con comunicazione telematica del febbraio 2017 ha trasmesso all’INPS il flusso massivo di dati informativi; l’elenco riguarda i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato, sia prima del 18 luglio del 2012, sia dopo tale data, purché la sentenza sia stata emessa prima del 18 luglio 2012.

L’INPS ha provveduto a sospendere a livello centrale il pagamento delle prestazioni delle quali risultino titolari i soggetti inseriti nell’elenco. Nell’ipotesi di prestazioni per le quali non è stato possibile operare centralmente, l'Istituto ha previsto ulteriori verifiche ed adempimenti prima del provvedimento di sospensione.

 

12 luglio 2017

 

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