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Revisione per aggravamento della rendita da infortunio sul lavoro: necessaria la modifica delle condizioni dell’assicurato

Corte di Cassazione,  ordinanza n. 9687 del  2014

Un lavoratore aveva proposto domanda all'INAIL di revisione della rendita in godimento.
L'INAIL opponeva un diniego alla richiesta dell'assicurato.
Il lavoratore agiva allora in giudizio per la verifica della sussistenza di un gradiente superiore a quello su cui era parametrata la rendita in godimento.
In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, i due istituti della revisione per miglioramento o aggravamento e della revisione per errore sono distinti ed hanno diversi presupposti, nonché diversa disciplina.
La revisione per aggravamento si fonda sulla variazione, in meglio od in peggio, delle condizioni sanitarie dell’assicurato, e garantisce che la rendita sia aderente, entro determinati limiti temporali, alla condizione di bisogno dell’assicurato, variabile nel tempo.
La revisione per errore si fonda su un errore iniziale di valutazione e sull’esigenza che il beneficio corrisponda ai presupposti di legge.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, il ricorso era stato proposto a seguito dell’esito negativo del procedimento amministrativo promosso ai sensi dell’articolo 137 del DPR 1124/1965  in cui viene fatto preciso riferimento all’aggravamento.
Sì tratta di una norma che concernere, precisamente, l’ipotesi di revisione della rendita a seguito di modificazione delle condizioni fisiche del titolare e non è, pertanto, invocabile quando l’interessato chieda una nuova valutazione sulla base della stessa situazione già presa in esame dall’Istituto nel momento in cui ha riconosciuto la rendita in favore dell’assicurato.
Quando si denuncia un aggravamento, non si può prescindere dalla sussistenza di un peggioramento rispetto alla situazione come inizialmente accertata dall’INAIL. Non è possibile, in tali casi, dare valore al solo riscontro dell’esistenza di un differenziale del gradiente e denunciare, in sostanza, solo un possibile errore originario ed una diversa valutazione di una situazione di fatto già esistente.
Al momento della domanda di revisione per aggravamento, non può prescindersi da una verifica di  una modifica peggiorativa delle condizioni dell'assicurato rispetto alla situazione precedentemente accertata.

14/07/2014
 

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