Responsabilità solidale della società consortile per i lavori affidati ad una propria consorziata. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 344 del 2019.
Un lavoratore si rivolgeva alla Filca Cisl di Caserta lamentando l’omesso pagamento della giusta retribuzione e del trattamento di fine rapporto da parte della datrice di lavoro.
L’interessato veniva affidato alle cure dello Studio Legale Carozza.
Il lavoratore era stato impiegato nell’ambito dei lavori affidati dal Comune di Caserta ad un consorzio di società.
La società consortile aveva poi affidato una parte dei lavori oggetto dell’appalto ad una delle sue consorziate. Quest’ultima aveva assunto il lavoratore proprio per adibirlo ai lavori che le erano stati assegnati.
Veniva promosso ricorso giudiziario per l’accertamento della responsabilità solidale tra la società consortile e la consorziata datrice di lavoro nei confronti del lavoratore.
La società consortile si costituiva in giudizio ed eccepiva che pretesa del lavoratore andava indirizzata nei confronti della sola consorziata con la quale era intercorso il rapporto di lavoro, anche in considerazione della inapplicabilità della disciplina del subappalto in tema di rapporti tra consorzio stabile di imprese e singole imprese.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso ed ha condannato la società consortile, quale responsabile solidale, al pagamento di quanto dovuto al lavoratore.
Il rapporto intercorso tra la società consortile e la propria consorziata può essere configurato quale rapporto di subappalto.
La società consortile era stata costituita al fine di operare nel settore di lavori pubblici. La stessa aveva stipulato, quale mandataria di un’associazione temporanea di imprese, a seguito di aggiudicazione di gara indetta dal Comune di Caserta, un contratto di appalto per la progettazione ed esecuzione di opere civili.
L’atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese prevedeva che i lavori sarebbero stati eseguiti dalle associate. La società consortile si era impegnata, poi, a designare quale imprese esecutrici dei lavori di competenza le sue consorziate.
I lavori assegnati alla società consortile erano stati realizzati effettivamente dalla consorziata datrice di lavoro dell’interessato.
I testimoni interrogati confermavano che il lavoratore era stato impegnato nel cantiere oggetto del contratto di appalto tra il Comune e la società consortile occupandosi della direzione del cantiere limitatamente al lotto di pertinenza
Sia a norma del D.lgs. 109/1994. che del D.lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto) per ciò che concerne la responsabilità solidale a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, dei dipendenti dell'impresa sub-appaltatrice nei confronti del sub-committente.
La possibilità di azione diretta diretta in favore dei lavoratori allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del sub-committente o sub-appaltante; sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di sub-appalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.
Non è fondata la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il consorzio va considerato alla stregua di un sub-committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di sub-appalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o dei dipendenti del sub-appaltatore) ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e dell’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003).
La riconducibilità del rapporto tra consorzio e consorziata allo schema del subappalto consente, dunque, di affermare la responsabilità solidale del consorzio stabile per i crediti vantati dal lavoratore nei confronti della società consorziata datrice di lavoro.
25 febbraio 2019