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Responsabilità Solidale del committente per trattamenti retributivi.

Corte di Cassazione, sentenza 17725 del 2017.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato un datore di lavoro, a seguito di ricorso promosso da un ex dipendente, al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Appello respingeva, però, la domanda di pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso diretta contro la società appaltante dei lavori affidati al datore di lavoro, sostenendo la non applicabilità della responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 del d.lgs. 276/2003 trattandosi di credito sorto dopo la cessazione del contratto di appalto.  
Il lavoratore promuoveva ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’articolo 29 del d.lgs 276/2003, per avere la Corte di Appello escluso la responsabilità solidale della committente anche per la indennità sostitutiva del preavviso. La difesa del lavoratore sosteneva che la disposizione prevederebbe come unico limite alla responsabilità del committente il fatto che la domanda sia proposta entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
L’articolo 29 del d.lgs. 276/2003 stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Il testo della norma espressamente si riferisce al periodo di esecuzione del contratto di appalto e la logica della solidarietà imposta dall’articolo 29 è garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative, avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante. La solidarietà sussiste solo per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto e non certo per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso. Il termine biennale è invece un termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale, ma sempre in relazione ai crediti maturati in costanza di appalto e per i quali vi sia possibilità di azione.
La Corte di Cassazione ha rilevato che, nel caso affrontato, la cessazione del contratto d’appalto è avvenuta nel gennaio 2014, mentre il credito del lavoratore è sorto nel luglio 2014, sicché del tutto correttamente la Corte di Appello ha statuito che non sussisteva responsabilità solidale della società appaltante per un credito sorto dopo la cessazione del contratto di appalto.
La Suprema Corte ha, dunque, respinto il ricorso del lavoratore.

5 dicembre 2017








 

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