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Responsabilità solidale anche nei rapporti di subfornitura.

Corte Costituzionale, sentenza 254 del 2017.

La Corte di appello di Venezia, chiamata a decidere sul gravame proposto da una società committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall'impresa sua subfornitrice, ai lavoratori di quest'ultima, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29 del decreto legislativo 276/2003.

Tale norma dispone che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Sul presupposto che la garanzia della responsabilità solidale del committente, testualmente riferita ai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, non si estenda anche ai dipendenti del subfornitore, la Corte di appello ha ravvisato in ciò una irragionevole disparità di trattamento ed un vulnus alla effettività e adeguatezza della retribuzione.

La legge 192/1998 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) risponde ad una funzione regolativa dell'integrazione della prestazione del subfornitore nel processo produttivo dell'impresa committente.

Dottrina e giurisprudenza sono divise sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistematico del contratto di subfornitura, in particolare, quanto al profilo della sua autonomia o meno rispetto al contratto di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile.

Ciascuno degli orientamenti emersi, in chiave di riconducibilità o meno del contratto di subfornitura alla cornice concettuale e disciplinatoria dell'appalto e del subappalto, è comunque aperto, e non chiuso, all'estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore.

Una tale estensione costituisce naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come sottotipo dell'appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi.

Ma, anche nel contesto del diverso orientamento, che considera la subfornitura come "tipo" negoziale autonomo, tale premessa interpretativa non è preclusiva della applicazione, in via analogica, della disposizione censurata in favore dei dipendenti del subfornitore.

All'obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, si replica che l'eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile, che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato, ma non lo è più se riferita all'ambito, omogeneo in termini di lavoro indiretto, dei rapporti di subfornitura.

Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente, che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale, non giustifica una esclusione (che si porrebbe in contrasto con il precetto dell'articolo 3 della Costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

Le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un normale appalto.

La Corte Costituzionale ha stabilito che l’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 va interpretato, in modo costituzionalmente adeguato, nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.

02 gennaio 2018

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