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Responsabilità del datore di lavoro per omissione di cautele per i lavori in prossimità di cavi elettrici.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza 32365 del 2021.

 Un datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva confermato l’accertamento del reato di lesioni personali colpose gravi commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di un operaio.

Secondo il datore di lavoro la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché a fronte di un giudizio di eccentricità espresso con riguardo alla condotta dell’operaio, avrebbe egualmente affermato la responsabilità del datore di lavoro, così discostandosi dai principi di diritto in presenza di comportamenti eccezionali, abnormi ed esorbitanti realizzati dal lavoratore. Nel caso concreto, tale connotato di abnormità verrebbe individuato nel fatto che l’operaio, al momento dell'incidente, stesse svolgendo attività proprie di una mansione del tutto diversa dalla sua.

Il datore di lavoro, inoltre, ha lamentato il travisamento della prova in relazione alla consapevolezza della pericolosità dei cavi. A tal proposito, il datore di lavoro ha osservato che i giudici hanno fatto discendere tale cognizione dalla missiva inviata all'ENEL e con la quale aveva chiesto la rimozione dei cavi elettrici. Il travisamento viene individuato nel fatto che i giudici hanno ricavato la coscienza della pericolosità dei cavi sulla base di una missiva che, in realtà, era stata inoltrata (non per la loro pericolosità, ma) perché intralciavano il proseguimento dei lavori.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Non trova sponda l'ipotesi difensiva secondo cui l’operaio avrebbe deciso di propria iniziativa di dedicarsi a un servizio del tutto insolito rispetto alle proprie mansioni di magazziniere. La Corte di Appello ha già ritenuto poco probabile che un dipendente svolga mansioni diverse da quelle attribuitegli, esponendosi al rischio di censure. La Corte di Appello ha escluso, conseguentemente, la configurazione di una condotta eccezionale del dipendente utile a escludere la responsabilità del datore di lavoro, sicché avendo l'operaio operato nell'ambito di un ordine impartitogli dal suo datore di lavoro, deve ritenersi integrato il reato contestato. Dalle testimonianze è emerso che l’operaio era chiamato a operare in prossimità di cavi elettrici, ossia in condizioni di lavoro che obbligavano il datore di lavoro ad approntare le cautele previste dal decreto legislativo 81/ 2008. Il datore di lavoro era a conoscenza della presenza dei cavi di tensione, avendone chiesto la rimozione o spostamento. Un'eventuale incuria dell'Enel o della Telecom non avrebbe mai potuto escludere la responsabilità dell’impresa, perché si tratta, infatti, di circostanza che avrebbe vieppiù dovuto indurre il datore di lavoro ad evitare qualsiasi attività idonea a far interagire i dipendenti con l'area interessata dai cavi ed il suo non averlo fatto non può che integrare la sussistenza a suo carico di profili di colpa sia specifica sia generica

L’articolo 117 del decreto legislativo 81/2008, proprio a proposito di cantieri in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, impone una serie di cautele (mettere fuori tensione e in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; tenere in permanenza le persone a una distanza di sicurezza tale da non consentire contatti diretti o scariche pericolose), allo specifico fine di tutelare la sicurezza del lavoratore. Cautele che non risultano approntate dal titolare dell’impresa, pur nella dimostrata percezione della presenza dei cavi elettrici.

8 ottobre 2021

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