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Responsabilità del capocantiere per l'infortunio mortale dovuto al crollo del pavimento.

Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza 43656 del 2019.

La Corte di Appello di Roma confermava il giudizio di responsabilità di un capocantiere, il quale, all'esito del giudizio di primo grado, era stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, per avere omesso, in qualità di preposto, di esercitare una vigilanza adeguata al fine di assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche.

Il capocantiere ha promosso ricorso per cassazione, respinto dalla Suprema Corte.

Il 22 dicembre 2010, mentre erano in corso lavori edili di sopraelevazione di un corpo di fabbrica in un edificio pubblico, lavori dati in appalto ad un'associazione temporanea di imprese, un operaio, che stava conducendo una macchina palificatrice (macchinario atto a perforare il suolo e porre in opera micropali), a causa dell'improvviso crollo della pavimentazione sotto il peso del pesante mezzo, rimaneva schiacciato tra la macchina ed il muro perimetrale dell'edificio e decedeva quasi sul colpo.

L'A.T.I. aveva stipulato un contratto di nolo a caldo, in virtù del quale una società forniva in noleggio la macchina perforatrice, da condursi da parte di operai specializzati contestualmente messi a disposizione dalla stessa, tra i quali l’operaio vittima dell’infortunio.

La causa dell'infortunio è stata individuata nel cedimento del suolo, che non era stato ricoperto da assi di legno e da lamiere prima del passaggio del pesante mezzo onde impedire il precipitare dello stesso per l'evenienza che il terreno avesse ceduto (a causa della presenza di vuoti sotterranei o di tubazioni o della conformazione del suolo o altro).

La responsabilità dell'accaduto è stata addebitata, perciò, oltre che al datore di lavoro, anche al capocantiere preposto.

La colpa è stata individuata nel non avere fornito ai lavoratori una specifica informativa sull'esistenza di rischi e sulle modalità di prevenzione degli stessi, oltre che nella mancata predisposizione di mezzi idonei a prevenire i rischi e nel non avere esercitato la necessaria vigilanza al fine di assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

Più operai interrogati come testimoni hanno dichiarato di non avere capito che le tavole, pur presenti, avessero la finalità di salvaguardare la sicurezza personale, essendo convinti che fossero, invece, finalizzate soltanto a non rovinare il pavimento. L'operaio poi deceduto ha manovrato la macchina con l'aiuto di un altro operaio, che gli dava indicazioni, nella piena consapevolezza degli altri operai, nessuno dei quali ha trovato azzardato o strano il suo comportamento; anzi, uno di essi, ha preventivamente stretto un tubo per evitare perdite di olio. Quello, dunque, era il modo usuale di agire, avallato anche dal capocantiere.

Le modalità del fatto hanno dimostrato che è mancato un efficace controllo da parte dell'imputato capocantiere sul rispetto da parte dei lavoratori della misure di sicurezza.

27 novembre 2019

 

 

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