Responsabile il datore di lavoro per i danni cagionati al dipendente da violazione di norme antinfortunistiche anche quando vi sia concorso di colpa del lavoratore
Corte di Cassazione, sentenza n. 2512 del 2013.
Il Tribunale di Tempio Pausania aveva accertato la responsabilità di un datore di lavoro per un grave infortunio occorso ad un lavoratore che aveva subito la perdita di un occhio. Il datore di lavoro invocava a sua discolpa, da un lato, le responsabilità del preposto che materialmente aveva fornito ordini e direttive al lavoratore e, dall’altro, il concorso di colpa dello stesso lavoratore che avrebbe avuto una condotta imprudente. La Corte d'appello di Cagliari, senza escludere la responsabilità del datore di lavoro, aveva dichiarato che la responsabilità dell'infortunio era da ascrivere anche al preposto e lo aveva condannato in solido con la società al risarcimento del danno. La Corte di Appello aveva sanzionato la condotta del preposto perché questi non aveva verificato i macchinari, aveva costretto i dipendenti a lavorare in condizioni estremamente precarie dal punto di vista della sicurezza e non si era preoccupato di verificare che venissero adottati i dispositivi di sicurezza. La Corte di Cassazione, infine, ha confermato la sentenza della Corte di Appello, sottolineando, che nessun elemento di colpa era ravvisabile nel comportamento del lavoratore in merito alla produzione dell'evento lesivo verificatosi in suo danno, dal momento che questi non aveva fatto altro che ubbidire a precise direttive datoriali tramite gli ordini del preposto. La Corte di Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo il dovere di proteggere l'incolumità dei dipendenti nonostante la loro imprudenza o negligenza; pertanto, la condotta imprudente del lavoratore attuativa di uno specifico ordine di servizio, integrando una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso. Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre perseguibile per l'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
10/03/2013