Responsabile Centro Elaborazione Dati del Ministero: diritto al trattamento economico per livello superiore. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 1774 del 2017.
Un dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, inquadrato come assistente informatico, seconda area F5, proponeva ricorso con l'assistenza dell'avvocato Domenico Carozza. L'interessato affermava che dal 1987 era stato assegnato all’ufficio CED della Soprintendenza Beni Culturali, che nel 2011 era stato nominato responsabile per la parte informatica di un progetto nazionale, coordinando il popolamento del database nazionale, che nel 2012 aveva ricevuto incarico di informatizzare il servizio prevenzione e protezione, curando l’analisi dei dati, la progettazione e lo sviluppo di specifici software, che nel 2013 aveva ricevuto l’incarico di informatizzazione del catalogo cartaceo di una biblioteca storica, curando l’analisi dei dati, la progettazione e lo sviluppo di un software per la gestione di un database, che nel 2014 era stato nominato responsabile del CED della Soprintendenza nonché webmaster del sito, che nel 2015 aveva ricevuto l’incarico di fare proposte, di configurare e acquistare attrezzature di rete, di effettuare il collaudo del sistema virtuale di un rilevante sito museale e che nel 2016 aveva ricevuto la nomina come preposto alla sicurezza per il CED.
La difesa dell'interessato sosteneva che per le mansioni svolte il lavoratore doveva essere inquadrato nella terza area F5, quale funzionario informatico, come previsto dal ccnl ministeriale nonché dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 20 dicembre 2010. Con il ricorso si chiedeva l’accertamento del diritto all’inquadramento in un livello superiore, con la condanna del Ministero al pagamento delle differenze economiche.
Il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso.
In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la disciplina inerente lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad un profilo superiore a quello attribuito al lavoratore è contenuta nell'articolo 52 del d.lgs. 165/2001. L’esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore ma solo ai fini economici, pertanto, in dipendenza dello svolgimento di mansioni superiori consegue esclusivamente il diritto al pagamento delle sole connesse differenze retributive.
A tal fine è necessario che le superiori mansioni superiori siano state svolte in misura prevalente rispetto ad altre eventualmente disimpegnate dal lavoratore, o rispetto a quelle connesse al profilo di appartenenza. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
Nella valutazione della riconducibilità delle mansioni svolte a quelle corrispondenti al profilo superiore, il Giudice deve accertare le mansioni concretamente svolte dal dipendente, individuare la categoria ed i livelli in cui queste si articolano, ed operare un confronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali, verificando, infine, che l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori abbia comportato anche l’assunzione delle relative responsabilità e l’autonomia propria della qualifica rivendicata.
Nel caso affrontato le mansioni descritte nel ricorso introduttivo non sono state contestate con la stessa precisione dalla difesa del Ministero.
L’assegnazione alle funzioni di responsabile del CED, secondo il Tribunale, integrano il requisito per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori. In particolare, l’accordo collettivo integrativo concernente l’individuazione dei profili professionali del Ministero per i Beni e le Attività culturali sottoscritto nel 20 dicembre 2010 ricomprende la specifica assegnazione di compiti quali responsabile del centro di elaborazione e comunicazione dati, o uno o più settori nei quali è ripartito.
Il Giudice del Lavoro ha, dunque, riconosciuto il migliore trattamento economico corrispondente ad un livello superiore della declaratoria professionale in favore del dipendente e ha condannato il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali al pagamento delle differenze retributive.
5 dicembre 2017