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Requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale: cittadinanza, soggiorno decennale e residenza.

INPS, messaggio 3239 del 2017.

In aderenza all'articolo 38 della Costituzione , che prevede la tutela assistenziale nei confronti di ogni cittadino, la legge prevede quale requisito per la concessione dell'assegno la cittadinanza italiana. Il requisito deve sussistere tanto al momento della domanda ai fini del riconoscimento, quanto successivamente per il mantenimento della prestazione. La perdita della cittadinanza per una delle ipotesi previste dalla legge comporta il venir meno del diritto all’assegno.
Per effetto di disposizioni legislative e regolamentari sono equiparati ai cittadini italiani i Cittadini della Repubblica di San Marino ed i Cittadini comunitari.
In virtù della legge 40/1998, i cittadini della Comunità Europea residenti in Italia possono ottenere l’assegno sociale indipendentemente dal possesso della qualifica di lavoratori.
Ai sensi del decreto legislativo 30/2007, superati i tre mesi di permanenza sul territorio nazionale, i cittadini comunitari che desiderano esercitare il diritto di soggiorno possono chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza. Il certificato d'iscrizione anagrafica rappresenta il titolo di soggiorno che sostituisce, di fatto, la carta di soggiorno per cittadini UE.
Tra i diritti che competono al cittadino comunitario a seguito dell’iscrizione anagrafica è ricompreso, in presenza degli altri requisiti di legge, l'assegno sociale. Il beneficio si estende ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro della UE che
soggiornino legalmente in Italia.
Lo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria comporta l'acquisto degli stessi diritti e doveri del cittadino italiano. Di conseguenza, gli stranieri o apolidi, rifugiati politici o
per i quali sia stato riconosciuto lo status di protezione sussidiaria e i rispettivi coniugi ricongiunti, anche se non in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, hanno diritto, tra l’altro, all’assistenza sociale alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il trattamento spetta anche ai familiari in quanto essi, ove non abbiano individualmente diritto allo status di protezione internazionale, hanno comunque i medesimi diritti riconosciuti al familiare
titolare dello status.
Ai sensi delle legge 388/2000 l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in materia di servizi sociali sono concessi agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).
Il decreto legislativo 3/2017 ribadisce che il titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato a tempo indeterminato, per cui la prestazione concessa in favore di soggiornanti di lungo periodo deve ritenersi non soggetta a scadenza.
E' invece preclusa la possibilità di accedere all’assegno sociale ai cittadini stranieri extracomunitari con permesso di soggiorno diverso da quello di lungo periodo.
Ne consegue che, ad esempio, il permesso di soggiorno per residenza elettiva, che è di durata annuale rinnovabile, non costituisce titolo per richiedere l’assegno sociale.
Il Ministero dell'Interno ha precisato che i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, e i cittadini svizzeri sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea. Per tutti costoro, vige la necessità del titolo consistente nell’iscrizione anagrafica dopo tre mesi di permanenza nel territorio nazionale.
Il decreto legge 112/2008 prevede che l'assegno sociale, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
A differenza della cittadinanza e della residenza, l’ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia, una volta conseguito, è definitivo.
Gli assegni sociali appartengono al novero delle prestazioni erogate esclusivamente nello Stato  membro in cui gli interessati risiedono. Il requisito della residenza si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia. La residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione.



 

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