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Regioni ed Autonomie Locali: prestazioni svolte in turni e lavoro svolto nel giorno festivo

Corte di Cassazione, Sentenza n. 22799 del 12 dicembre 2012.

La Corte di Appello di L'Aquila, con una decisione dell'ottobre 2009, ha negato ad un agente di polizia municipale il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall'art. 24, primo comma, c.c.n.l. 14.9.2000 regioni e autonomie locali, per l'attività lavorativa prestata nella giornata della domenica, rivendicato dal dipendente in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell'art. 22 dello stesso c.c.n.l. La Corte di appello ha osservato che, secondo le disposizioni contrattuali, l'indennità prevista dall'art. 22 per il lavoro prestato nel turno è diretta a compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, con la previsione dì una maggiorazione oraria del 30% per il turno festivo diurno e del 50% per il turno festivo notturno; il riposo settimanale è quello in cui l'agente di polizia municipale, in base alla turnazione, non deve espletare la propria prestazione lavorativa non necessariamente coincidente con la domenica. Per la prestazione lavorativa di domenica, in regime di turnazione, l'agente di polizia municipale usufruisce del compenso di cui all'art. 22 citato.
La Corte di Cassazione aveva già affrontato la questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell'ambito del normale orario dì lavoro da dipendenti della polizia municipale, giungendo ad escludere la cumulabilità della maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi del citato art. 22, con il compenso di cui al successivo art. 24.
La Corte di Cassazione, anche in questo ultimi procedimento, con la sentenza 22799, ha sostenuto che, in base alle norme del ccnl, l'indennità per il lavoro prestato nel turno è diretta a compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. Il riposo settimanale del dipendente, in base alla sua turnazione, cade nel giorno in cui non deve espletare la sua prestazione lavorativa che non necessariamente coincide con la domenica. La Corte di Cassazione ha ribadito, quindi che l'articolazione del servizio per turni comporta la possibilità che la prestazione ordinaria di lavoro ricada anche di domenica, essendo ciò connaturato alla fisiologia del sistema. Secondo la Corte, in tale ipotesi, il lavoratore non ha diritto alla maggiorazione supplementare prevista dal contratto collettivo per il lavoro prestato nei giorni festivi. Il ccnl avrebbe già ha già previsto un'indennità per i turnisti che lavorano nel giorno festivo che ricade nel normale turno lavorativo, compensando così interamente il disagio per la particolare articolazione dell'orario di lavoro. Se il lavoro è prestato nel giorno destinato a riposo settimanale, spetta l'ulteriore maggiorazione contrattuale in aggiunta al riposo compensativo per il mancato riposo. La Corte di Cassazione ha affermato che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 24 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell'art. 24 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, quinto comma, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario dì lavoro.

27/03/2013

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