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Recupero di emolumenti indebitamente erogati ai pubblici dipendenti

Il Sindaco di un Comune esponeva che l'ente locale era stato sottoposto ad una verifica da parte del MEF il quale aveva rilevato una non corretta applicazione cumulativa dei benefici di cui agli articoli 22 e 24 del CCNL del 14 settembre 2009 al personale turnista appartenente al Corpo di Polizia Municipale.
Il Sindaco chiedeva di conoscere se il recupero da parte della Pubblica Amministrazione di somme indebitamente erogate ai dipendenti debba riguardare gli importi considerato al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, oppure se le somme in questione debbano essere richieste al netto delle ritenute operate dall’Ente all’atto del pagamento dell’indebito.
La Sezione della Corte dei Conti ha asserito che il recupero da parte della Pubblica Amministrazione di somme indebitamente erogate in eccesso ai propri dipendenti debba riguardare gli importi computati al netto.
Le ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali non sono ripetibili dai dipendenti, in quanto trattasi di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale di disponibilità di questi ultimi, secondo la prevalente giurisprudenza.
La Sezione della Corte dei Conti ha raccomandato, quindi, al Comune la conseguente regolarizzazione dei rapporti con gli Enti interessati alla materia previdenziale, assicurativa e fiscale.
In caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede di quest’ultimo non preclude la ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti, attesa la sussistenza in capo all’Ente di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Il recupero si atteggia come comportamento doveroso, non rinunciabile, in quanto correlato al perseguimento delle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
La ripetizione dell’indebito, secondo la Sezione della Corte dei Conti, è un diritto-dovere della Pubblica Amministrazione, ma va esercitato ed adempiuto sulla base del netto percepito dal pubblico dipendente.

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