Recupero degli assegni per il nucleo familiare non spettanti
Corte di Cassazione, sentenza 8873 del 2015.
Una società riceveva una cartella esattoriale per il recupero degli importi indebitamente concessi ai dipendenti per assegno per il nucleo familiare e, dunque, portati a conguaglio ingiustificatamente.
La Corte di Appello di Reggio Calabria condannava la società al pagamento dell'importo portato a conguaglio nonostante le poste pagate per assegni per il nucleo familiare non fossero dovute ai dipendenti.
La Corte di Cassazione, investita della controversia, ha stabilito che il datore di lavoro, in caso di erogazione di assegni per il nucleo familiare in realtà non spettanti ai dipendenti, ha l’obbligo di provvedere al pronto recupero delle somme trattenendole su quelle dovute ai lavoratori a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro.
L'assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito destinata a famiglie con redditi inferiori a determinati limiti annualmente stabiliti. L'ammontare dell'assegno è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo.
La disciplina prevede il sistema di anticipazione mensile a cura del datore di lavoro con seguente conguaglio delle somme corrisposte ai lavoratori con i contributi che il datore deve versare all’Inps. Il conguaglio opera automaticamente e non è soggetto ad alcuna autorizzazione dell'Inps.
Secondo la Corte di Cassazione, questo meccanismo di sostituzione dovrebbe operare anche nel senso contrario, ossia determina l’onere del datore di lavoro in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro.
Il D.P.R. 797/1955 stabilisce che in caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori le somme da restituire sono trattenute in ogni caso sull’importo di qualsiasi credito derivante dal rapporto di lavoro.
Il recupero di eventuali assegni non dovuti e il conseguente versamento all’Inps di dette somme si configura come obbligo immediato in capo al datore di lavoro che non deve attendere l'avvenuto recupero delle somme in capo al lavoratore.
L’Inps, pertanto, secondo la Corte di Cassazione, può pretenderne giudiziariamente il pagamento con recupero dei contributi erroneamente portati in compensazione in ragione di assegni familiari indebitamente versati perché, il datore di lavoro, in tal caso, ha indebitamente detratto delle somme dall’ammontare del suo debito contributivo.