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Reati penali in caso distacco illecito del personale per evitare i costi previdenziali.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza 23921 del 2020.

La Corte di Appello di L'Aquila rideterminava la pena alla quale l’amministratore di una società era stato condannato per il reato di truffa, confermando nel resto la sentenza di condanna. Secondo il capo di imputazione, un’impresa aveva utilizzato 22 lavoratori distaccati formalmente dipendenti di altra società, di cui l’imputato era amministratore unico; tale società che costituiva una scatola vuota aveva omesso di versare i contributi previsti. L’impresa che aveva impiegato i lavoratori era così riuscita ad aumentare l'organico aziendale senza ulteriori costi aggiuntivi di tipo previdenziale e fiscale, sottraendo in tal modo agli enti previdenziali creditori garanzie idonee per la effettiva solvibilità dei debiti contributivi. L’INPS era stata, dunque, indotta in errore con conseguente ingiusto profitto consistito nell'esonerare l’impresa che aveva utilizzato le prestazioni dalla responsabilità per il mancato pagamento di oneri e contributi previdenziali a carico della società che aveva distaccato le maestranze e nel risparmio di spesa che quest'ultima aveva ottenuto attraverso la sua precostituita insolvibilità.

La Suprema Corte, investita della questione, ha ribadito che il profitto del reato di truffa consiste nel risparmio contributivo e previdenziale che l'imputato ha conseguito tramite il fittizio distacco facendo figurare, contrariamente al vero, che i lavoratori fossero in distacco presso la società utilizzatrice dei lavoratori (senza che avessero maturato un solo giorno di lavoro presso la distaccante, che li aveva formalmente assunti, e continuando a lavorare in favore della utilizzatrice anche dopo la scadenza del distacco). La società distaccante non aveva attrezzatura o beni in quanto unica sua attività era quella di avere stipulato gli accordi di distacco. La società distaccante era stata costituita solo quale scatola vuota, non in grado di adempiere gli oneri previdenziali e fiscali.

Ai sensi dell’articolo 640 del Codice penale chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione e con la multa. Le pene sono maggiorate se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Le finalità elusive della contribuzione possono rientrare, pertanto, nell'ambito di applicazione del reato di truffa, in quanto la finalità della fittizia interposizione è proprio quella di procurarsi un ingiusto profitto (con corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo.

22 ottobre 2021

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