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Rapina presso ufficio postale, malattia psichica e responsabilità del datore di lavoro.

Cassazione, sentenza 3424 del 2016.

Un dipendente di Poste Italiane esponeva che, prima nel luglio 1995 e poi nell'aprile 1998, quale direttore dell'ufficio postale aveva subito due rapine restando in entrambe le occasioni in balia dei rapinatori armati di pistola; deduceva che da tali eventi era derivata una malattia psichica e denunciava la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso di dotare l'ufficio postale di appropriate difese in grado di proteggere i dipendenti durante lo svolgimento del servizio; chiedeva alla società risarcimento del danno per lesione del diritto alla salute.

Il Tribunale condannava Poste Italiane al risarcimento del danno alla salute subito dal lavoratore determinato, a seguito di CTU medico-legale, nella misura complessiva di oltre euro 17.500,00.

La Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di statuire proprio in riferimento a rapine presso uffici postali che è necessario l'apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell'Integrità psicofisica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco temporale.

Vi può essere nesso causale tra la verificazione degli eventi criminosi e la mancata adozione di qualsivoglia misura specificamente diretta ad impedire, prevenire o comunque rendere più difficoltoso il realizzarsi di rapine ai danni di un ufficio postale di ridotte dimensioni.

Nel caso affrontato, la società non aveva provveduto a dotare l'ufficio postale di qualsivoglia dispositivo di sicurezza funzionale alla protezione del personale addetto durante l'orario di servizio.

E' dovere, invece, del datore di lavoro apprestare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa di riferimento o comunque esigibili secondo la tecnologia del momento.

18 aprile 2016

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