Pubblico impiego: visite fiscali e assenze per malattia.
Presidenza del Consiglio, Dipartimento Funzione Pubblica, Decreto 206 del 2017.
E’ entrato in vigore, dal 13 gennaio 2018, il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio.
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.
L’INPS procede, conseguentemente, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS.
Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza e’ riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione alle prime tre categorie della Tabella A ovvero a patologie rientranti nella Tabella E allegate al DPR 384/1981; c) situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Nell’assolvimento del controllo affidatogli il medico e’ tenuto a redigere il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacita’ o incapacità al lavoro riscontrata.
Il verbale e’ trasmesso telematicamente all’INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante servizio telematico. L’esito del verbale e’ reso tempestivamente disponibile al datore di lavoro pubblico.
Il dipendente e’ tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da’ tempestiva comunicazione all’INPS, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.
In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, e’ data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.
Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico e’ tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.
Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e’ tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
15 gennaio 2018