Pubblico impiego: trasferimento e riassorbimento dei trattamenti economici
Corte di Cassazione, sentenza n. 846 del 2015
La Corte d'Appello di Roma revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore nei confronti della Regione Lazio, per il pagamento dell'indennità di amministrazione, già goduta dal lavoratore dipendente ministeriale poi transitato alla Regione.
Il lavoratore era stato soggetto ai provvedimenti di trasferimento adottati nell'ambito del decentramento delle funzioni in materia di mercato di lavoro.
La Cassazione ha individuato in questa ipotesi la fattispecie di trasferimento di attività dalla competenza dello Stato a quella delle Regioni e degli enti locali che, sul piano della regolazione dell'impiego pubblico, è riconducibile alla disciplina del passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
Il D.Lgs. 165/2001 prevede il mantenimento del trattamento economico già in godimento presso la precedente amministrazione, ma non riguarda i singoli istituti ma il complessivo trattamento e trova una deroga solo in presenza di disposizioni speciali.
Il principio del mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dai dipendenti prima del trasferimento, fatta eccezione delle voci retributive collegate a modalità estrinseche dell'attività lavorativa e alla struttura organizzativa del precedente datore di lavoro, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera, però, nell'ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento.
In tema di passaggio di personale da un'ammi
Corte di Cassazione, sentenza n. 846 del 2015
La Corte d'Appello di Roma revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore nei confronti della Regione Lazio, per il pagamento dell'indennità di amministrazione, già goduta dal lavoratore dipendente ministeriale poi transitato alla Regione.
Il lavoratore era stato soggetto ai provvedimenti di trasferimento adottati nell'ambito del decentramento delle funzioni in materia di mercato di lavoro.
La Cassazione ha individuato in questa ipotesi la fattispecie di trasferimento di attività dalla competenza dello Stato a quella delle Regioni e degli enti locali che, sul piano della regolazione dell'impiego pubblico, è riconducibile alla disciplina del passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.
Il D.Lgs. 165/2001 prevede il mantenimento del trattamento economico già in godimento presso la precedente amministrazione, ma non riguarda i singoli istituti ma il complessivo trattamento e trova una deroga solo in presenza di disposizioni speciali.
Il principio del mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dai dipendenti prima del trasferimento, fatta eccezione delle voci retributive collegate a modalità estrinseche dell'attività lavorativa e alla struttura organizzativa del precedente datore di lavoro, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera, però, nell'ambito della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento.
In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, la conservazione della remunerazione collegata al complessivo status prima del trasferimento trova giustificazione nel principio di irriducibilità della retribuzione. Lo stesso principio opera, tuttavia, nei limiti della regola del riassorbimento ove subentri una retribuzione complessivamente migliore per tutti i dipendenti, perché l'ulteriore salvaguardia del divario sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.
Con riferimento al godimento della indennità di amministrazione spettante al lavoratore presso l'amministrazione di provenienza, la Cassazione ha ritenuto che legittimamente la Regione Lazio aveva applicato la regola del riassorbimento.
09/03/2015
nistrazione all'altra, la conservazione della remunerazione collegata al complessivo status prima del trasferimento trova giustificazione nel principio di irriducibilità della retribuzione. Lo stesso principio opera, tuttavia, nei limiti della regola del riassorbimento ove subentri una retribuzione complessivamente migliore per tutti i dipendenti, perché l'ulteriore salvaguardia del divario sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.
Con riferimento al godimento della indennità di amministrazione spettante al lavoratore presso l'amministrazione di provenienza, la Cassazione ha ritenuto che legittimamente la Regione Lazio aveva applicato la regola del riassorbimento.
09/03/2015