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Pubblico impiego: passaggio diretto di personale da amministrazioni ed individuazione del trattamento da applicare.

Corte di Cassazione, sentenza 86/2021.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva riconosciuto il diritto di una lavoratrice, ex dipendente di ente locale transitata nei ruoli dell'Agenzia a seguito di procedura di mobilità, ad essere inquadrata in una diversa e superiore posizione economica.

La Corte di Appello ha evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro con la conseguenza che il dipendente deve essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza.

L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in materia di procedura di mobilità per aver la Corte di Appello erroneamente ritenuto che il dipendente trasferito abbia diritto al mantenimento non solo trattamento fondamentale, ma anche della progressione economica acquisita.

La Cassazione ha evidenziato che nella giurisprudenza di legittimità si era già osservato che l'espressione di carattere atecnico "passaggio diretto", contenuta nell’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale, ma uno strumento attuativo del trasferimento del personale da una Amministrazione ad un'altra inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto e caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto condizionata da vincoli precisi concernenti la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico.

La Suprema Corte, dunque, ha rilevato che l'individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate attraverso le quali si realizza una progressione di carriera.

L'istituto della mobilità tra enti pubblici diversi non può dar luogo a processi di dequalificazione del personale trasferito, atteso che l’attribuzione della posizione retributiva, lungi dall'esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera.

27 gennaio 2021

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